Art. 2. 
   1. La rubrica dell'art. 1748 del codice civile e' sostituita dalla
seguente: "Diritti dell'agente ed obblighi del preponente". 
   2. Dopo il comma secondo  dell'art.  1748  del  codice  civile  e'
inserito il seguente: 
   "L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi  anche
dopo lo scioglimento del  contratto  se  la  conclusione  e'  effetto
soprattutto dell'attivita' da lui svolta.". 
   3. Dopo l'ultimo comma  dell'art.  1748  del  codice  civile  sono
aggiunti i seguenti: 
   "Il  preponente  deve  porre   a   disposizione   dell'agente   la
documentazione necessaria relativa  ai  beni  o  servizi  trattati  e
fornire all'agente  le  informazioni  necessarie  all'esecuzione  del
contratto;  in  particolare  avvertire  l'agente,  entro  un  termine
ragionevole, non  appena  preveda  che  il  volume  delle  operazioni
commerciali  sara'  notevolmente  inferiore  a  quello  che  l'agente
avrebbe potuto normalmente attendersi.  Il  preponente  deve  inoltre
informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o
del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. 
   Il  preponente  consegna  all'agente  un  estratto   conto   delle
provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese  successivo
al  trimestre  nel  corso  del  quale  esse  sono  state   acquisite.
L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai  quali  e'
stato effettuato il calcolo  delle  provvigioni.  Entro  il  medesimo
termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente  pagate
all'agente. 
   L'agente ha diritto di esigere che  gli  siano  fornite  tutte  le
informazioni,  in  particolare  un  estratto  dei  libri   contabili,
necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.".