Art. 3.
   1. L'art. 1750 del codice civile e' sostituito dal seguente:
   "Art. 1750 (Durata del contratto o recesso).  -  Il  contratto  di
agenzia  a  tempo  determinato  che continui ad essere eseguito dalle
parti successivamente alla  scadenza  del  termine  si  trasforma  in
contratto a tempo indeterminato.
   Se  il  contratto  di  agenzia  e' a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti puo' recedere  dal  contratto  stesso  dandone  preavviso
all'altra entro un termine stabilito.
   Il  termine  di preavviso non puo' comunque essere inferiore ad un
mese per il primo anno di durata del contratto, a  due  mesi  per  il
secondo  anno  iniziato,  a  tre  mesi  per il terzo anno iniziato, a
quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a
sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
   Le parti possono  concordare  termini  di  preavviso  di  maggiore
durata,  ma  il  preponente non puo' osservare un termine inferiore a
quello posto a carico dell'agente.
   Salvo diverso accordo tra le parti, la  scadenza  del  termine  di
preavviso   deve   coincidere   con   l'ultimo  giorno  del  mese  di
calendario.".