IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed, in
particolare,  gli  articoli  1, 2 e 55 e l'allegato A, concernenti la
delega al Governo ad emanare i decreti legislativi necessari per dare
attuazione alle direttive 86/663/CEE del Consiglio e 89/240/CEE della
Commissione, relative ai carrelli semoventi per movimentazione,
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
   Sulla  proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro  e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Campo d'applicazione e definizioni
   1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  carrelli semoventi per
movimentazione  con  portata inferiore a 10.000 kg ed ai trattori con
sforzo al gancio inferiore a 20.000 N.
   2.  Ai  sensi  del  presente  decreto e' un carrello semovente per
movimentazione  qualsiasi  veicolo  a  ruote,  salvo  quelli  che  si
spostano  su  rotaie,  destinato  a  trasportare, trainare, spingere,
sollevare  o  accatastare,  immagazzinare  in scaffalature carichi di
qualsiasi  genere,  comandato  da un operatore a terra in prossimita'
del  carrello  stesso  o da un operatore a bordo su un posto di guida
fisso al telaio o sollevabile, appositamente allestito.
   3.  Le definizioni dei carrelli semoventi per movimentazione e dei
trattori,  le loro classificazioni ed i requisiti tecnici che debbono
possedere sono riportati nell'allegato I.