Art. 2.
                             Esclusioni
   1. Il presente decreto non si applica:
    a)   agli   apparecchi  a  benna  detti  dumper  o  motocarriole,
utilizzati nei cantieri edili e di lavori pubblici;
    b)  ai  trattori  diversi  da quelli di cui all'allegato I, punto
1.2,  autocarri con o senza rimorchio, trattori agricoli e forestali,
macchine per cantiere e carrelli utilizzati in miniera;
    c)  ai  furgoni  per  la  consegna  del  latte  ed  altri veicoli
analoghi;
    d)  agli  apparecchi  elevatori accastatori che possono spostarsi
soltanto entro guide, detti "traslatori per stoccaggio";
    e)  ai  carrelli  con  posto  di  guida  sollevabile  con portata
nominale superiore a 5.000 kg;
    f)  ai  carrelli  appositamente  progettati  per circolare con il
carico in posizione elevata di portata superiore a 5.000 kg;
    g) ai carrelli a portale;
    h) ai trattori e carrelli comandati a distanza, senza operatore a
bordo;
    i)  alle attrezzature utilizzate per la manutenzione in posizione
di sollevamento;
   l) ai carrelli azionati da fonti esterne di energia elettrica;
    m) alle gru mobili;
    n) alle piattaforme elevatrici mobili;
    o) ai carrelli a braccia telescopiche.