Art. 4. Controlli 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi di organismi autorizzati, procede a controlli per sondaggio sulla conformita' delle macchine di cui all'art. 1 alle norme del presente decreto e degli allegati. 2. I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione del predetto Ministero e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puo' procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Le risultanze dei controlli eseguiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono inviate in comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.