Art. 4.
                              Controlli
   1.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
anche  avvalendosi  di organismi autorizzati, procede a controlli per
sondaggio  sulla  conformita'  delle  macchine di cui all'art. 1 alle
norme del presente decreto e degli allegati.
   2. I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il rispetto
dei  requisiti  tecnici  debbono  essere  tenuti  a  disposizione del
predetto  Ministero  e  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale,  che  puo' procedere a particolari controlli in relazione ai
propri  compiti  istituzionali.  Le risultanze dei controlli eseguiti
dal  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale sono inviate in
comunicazione   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.