Art. 5. Effettuazione delle prove 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' economica europea che rilascia il certificato ed appone il marchio di cui all'art. 3 deve disporre dei mezzi necessari ad eseguire le prove previste, oppure deve farle eseguire, anche in parte, da uno o piu' organismi autorizzati di cui all'art. 6.