Art. 5.
                      Effettuazione delle prove
   1.  Il  fabbricante  o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
economica europea che rilascia il certificato ed appone il marchio di
cui all'art. 3 deve disporre dei mezzi necessari ad eseguire le prove
previste,  oppure  deve farle eseguire, anche in parte, da uno o piu'
organismi autorizzati di cui all'art. 6.