Art. 6.
                        Organismi autorizzati
   1. L'organismo che chiede di essere autorizzato alla effettuazione
delle  prove e dei controlli di cui al presente decreto ne fa istanza
al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato -
D.G.P.I.  - Ispettorato tecnico industria, che provvede alla relativa
istruttoria.  Le modalita' della domanda sono fissate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
   2.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica,  tramite il Ministero degli affari esteri, alla Commissione
della  CEE  e  agli  altri  Stati  membri  l'elenco  degli  organismi
autorizzati  abilitati  ad  eseguire  le  prove  ed  ogni  successiva
modifica.
   3.  Gli organismi che hanno effettuato le prove poste a base della
certificazione  non  possono essere incaricati dell'effettuazione dei
controlli  sugli  apparecchi  che  hanno  formato oggetto delle prove
stesse.