Art. 10. 
  1. Esperti veterinari della  Commissione  delle  Comunita'  europee
possono  procedere  a  controlli   sugli   impianti   nazionali;   in
particolare possono  controllare  se  gli  stabilimenti  riconosciuti
applichino effettivamente le disposizioni del presente regolamento  e
segnatamente quelle dell'allegato I, capitoli I, II e III.