Art. 12. 
  1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 e 25 e gli allegati della legge 29 novembre  1971,  n.
1073, sono abrogati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI, Presidente del 
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   ROMITA, Ministro per il 
                                   coordinamento delle politiche 
                                   comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1991 
  Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 69