Art. 12. 1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 e gli allegati della legge 29 novembre 1971, n. 1073, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 69