Art. 3. 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) carni: tutte le parti, adatte al consumo alimentare umano, ottenute dagli animali domestici indicati all'art. 1; b) carni fresche: le carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento del freddo destinato ad assicurarne la conservazione; c) carni separate meccanicamente: quelle ottenute mediante separazione meccanica da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremita' degli arti al di sotto delle articolazioni carpeali e tarsali, nonche' le vertebre coccigee dei suini, destinate agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194; d) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle e inoltre, per i bovini, bufalini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento; e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d), anche se in connessione naturale con la carcassa; f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago; g) veterinario ufficiale: il veterinario designato, tra i propri dipendenti, dal Ministero della sanita' o dalla regione o dalla unita' sanitaria locale, secondo le rispettive competenze; h) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro della Comunita' economica europea; i) Paese destinatario: lo Stato membro della stessa Comunita' verso il quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro; l) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinate al carico, nonche' le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea; m) stabilimento: il macello riconosciuto, il laboratorio di sezionamento riconosciuto, il deposito frigorifero riconosciuto; n) confezionamento: l'operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con le carni fresche, come pure questo stesso primo involucro o contenitore; o) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore.