Art. 3. 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) carni: tutte le parti, adatte  al  consumo  alimentare  umano,
ottenute dagli animali domestici indicati all'art. 1; 
    b) carni fresche: le carni, comprese  quelle  confezionate  sotto
vuoto  o  in  atmosfera  controllata,  che  non  hanno  subito  alcun
trattamento  diverso  dal  trattamento  del   freddo   destinato   ad
assicurarne la conservazione; 
    c)  carni  separate  meccanicamente:  quelle  ottenute   mediante
separazione meccanica da ossa carnose, escluse le ossa  della  testa,
delle estremita' degli arti al di sotto delle articolazioni  carpeali
e tarsali, nonche' le vertebre coccigee  dei  suini,  destinate  agli
stabilimenti riconosciuti ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194; 
    d) carcassa: il corpo  intero  di  un  animale  da  macello  dopo
dissanguamento,  eviscerazione,  sezionamento  e  asportazione  delle
estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso,  della
testa, della coda e delle mammelle e inoltre, per i bovini, bufalini,
ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento; 
    e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della  carcassa
definita alla lettera d), anche se in  connessione  naturale  con  la
carcassa; 
    f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita'  toracica,
addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago; 
    g) veterinario ufficiale: il veterinario designato, tra i  propri
dipendenti, dal Ministero della  sanita'  o  dalla  regione  o  dalla
unita' sanitaria locale, secondo le rispettive competenze; 
    h) Paese speditore: lo Stato membro dal quale  le  carni  fresche
sono spedite in un  altro  Stato  membro  della  Comunita'  economica
europea; 
    i) Paese destinatario: lo Stato  membro  della  stessa  Comunita'
verso il quale sono spedite le carni fresche provenienti da un  altro
Stato membro; 
    l)  mezzi  di  trasporto:  le  sezioni  di  autoveicoli,  veicoli
ferroviari ed aeromobili destinate al carico, nonche' le stive  delle
navi o i  contenitori  destinati  al  trasporto  per  via  terrestre,
marittima od aerea; 
    m) stabilimento:  il  macello  riconosciuto,  il  laboratorio  di
sezionamento riconosciuto, il deposito frigorifero riconosciuto; 
    n) confezionamento: l'operazione diretta a  proteggere  le  carni
fresche con un primo involucro o contenitore a diretto  contatto  con
le  carni  fresche,  come  pure  questo  stesso  primo  involucro   o
contenitore; 
    o) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche  confezionate
in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore.