Art. 4. 1. Le carni fresche spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono rispondere alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Quando si tratta di carcasse, mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o quarti, occorre che tali pezzature: a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformita' dell'art. 9; b) provengano da un animale da macello che il veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione sanitaria ante mortem conformemente allegato I, capitolo V, e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione per l'utilizzazione negli scambi intracomunitari di carni fresche; c) siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' dell'allegato I, capitolo VI; d) in conformita' dell'allegato I, capitolo VII, siano state sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata dal veterinario ufficiale e non abbiano presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purche' sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo; e) abbiano il bollo sanitario, in conformita' dell'allegato I, capitolo X; f) siano accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, in conformita' dell'allegato I, capitolo XII; g) in conformita' dell'allegato I, capitolo XIII, siano conservate dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti all'interno di stabilimenti riconosciuti a norma dell'art. 9 e controllati a norma dell'allegato I, capitolo IX; h) siano trasportate nel Paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformita' delle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV. 3. Quando si tratta di pezzature inferiori a quelle di cui al comma 2 o di carni disossate, occorre che queste: a) siano state sezionate o disossate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all'art. 9; b) siano state sezionate o disossate e ottenute, conformemente all'allegato I, capitolo VIII, e provengano: 1) da carni fresche di animali macellati nel territorio dello Stato membro, rispondenti alle condizioni di cui al comma 2, escluse le condizioni di cui alle lettere f) ed h), e trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XIV; 2) da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle condizioni di cui al comma 2; 3) da carni fresche importate da Paesi terzi conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche da Paesi terzi; c) siano state depositate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIII, presso stabilimenti riconosciuti a norma dell'art. 9 e controllati a norma dell'allegato I, capitolo IX; d) siano state controllate dal veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo IX; e) rispondano, per quanto riguarda l'imballaggio, alle prescrizioni dell'allegato I, capitolo XI; f) soddisfino alle condizioni di cui al comma 2, lettere c), e), f) ed h). 4. Quando si tratta di frattaglie, occorre che siano state ottenute in un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto e soddisfino alle condizioni indicate nei commi 2 e 3; le frattaglie non possono essere affettate, fatta eccezione per i fegati dei bovini, purche' cio' avvenga in laboratori di sezionamento approvati. 5. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente al presente regolamento, in un magazzino frigorifero riconosciuto e non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per magazzinaggio, devono: a) soddisfare alle condizioni fissate al comma 2, lettere c), e), g) ed h), e ai commi 3 e 4 o essere importate in provenienza da Paesi terzi conformemente alla regolamentazione comunitaria; b) essere accompagnate da un certificato conforme al modello dell'allegato II durante il trasporto verso il Paese destinatario; tale certificato e' elaborato dal veterinario ufficiale in base a certificati di sanita' allegati alle spedizioni di carni fresche al momento dell'ammissione al magazzinaggio e deve, in caso d'importazione, precisare l'origine delle carni fresche. 6. Le carni fresche che sono state immagazzinate in un Paese terzo, presso un magazzino frigorifero sotto controllo doganale e approvato conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e che non sono state sottoposte dal momento del deposito in magazzino ad alcuna manipolazione, devono: a) soddisfare alle condizioni dei commi 2, 3 e 4; b) essere accompagnate da un certificato conforme al modello adottato con decisione comunitaria; c) avere le garanzie particolari, adottate con decisione comunitaria, concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto e quelle concernenti il rilascio del certificato. 7. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e successive modifiche, i commi da 1 a 6 non si applicano: a) alle carni fresche introdotte con apposita autorizzazione del Ministero della sanita' per usi diversi dal consumo umano; quando tali carni sono destinate ad esposizioni o a studi speciali, ovvero ad essere analizzate, l'autorita' sanitaria territorialmente competente, debitamente informata, vigila affinche' le stesse non siano utilizzate per il consumo umano e dispone perche', dopo la chiusura dell'esposizione o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse, siano distrutte sotto controllo ufficiale; b) alle carni fresche introdotte con l'autorizzazione del Ministero della sanita' esclusivamente in vista del rifornimento delle organizzazioni internazionali e delle forze militari, di diversa bandiera, di stanza sul territorio nazionale. 8. Le carni di cui al comma 7 non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali esse sono state introdotte nel territorio nazionale. 9. Durante l'ispezione post mortem e il controllo previsti, rispettivamente, al comma 2, lettera d), ed al comma 3, lettera d), il veterinario ufficiale puo' essere assistito, nei compiti puramente materiali ed in conformita' delle istruzioni impartite dal Ministero della sanita', da personale ausiliario particolarmente addestrato, messo a disposizione dall'ente o dal privato proprietari o titolari dello stabilimento.