Art. 4. 
  1. Le carni fresche spedite dal territorio nazionale a quello degli
altri  Stati  membri  della  Comunita'   economica   europea   devono
rispondere alle condizioni stabilite nel presente articolo. 
  2. Quando si tratta di  carcasse,  mezzene,  mezzene  sezionate  al
massimo in tre pezzi o quarti, occorre che tali pezzature: 
    a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e  controllato
in conformita' dell'art. 9; 
    b) provengano  da  un  animale  da  macello  che  il  veterinario
ufficiale  abbia  sottoposto  all'ispezione  sanitaria  ante   mortem
conformemente allegato I, capitolo V, e che in seguito a  tale  esame
sia stato considerato  atto  alla  macellazione  per  l'utilizzazione
negli scambi intracomunitari di carni fresche; 
    c) siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti  in
conformita' dell'allegato I, capitolo VI; 
    d) in conformita' dell'allegato  I,  capitolo  VII,  siano  state
sottoposte ad  un'ispezione  sanitaria  post  mortem  effettuata  dal
veterinario ufficiale e non abbiano presentato alcuna alterazione, ad
eccezione  di  lesioni  traumatiche  sopravvenute  poco  prima  della
macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purche'
sia constatato, se  necessario  per  mezzo  di  adeguate  analisi  di
laboratorio, che non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte  al
consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo; 
    e) abbiano il bollo sanitario, in  conformita'  dell'allegato  I,
capitolo X; 
    f) siano accompagnate da un certificato sanitario  nel  trasporto
verso il Paese destinatario, in conformita' dell'allegato I, capitolo
XII; 
    g)  in  conformita'  dell'allegato  I,   capitolo   XIII,   siano
conservate dopo  l'ispezione  post  mortem  in  condizioni  igieniche
soddisfacenti  all'interno  di  stabilimenti  riconosciuti  a   norma
dell'art. 9 e controllati a norma dell'allegato I, capitolo IX; 
    h)  siano  trasportate  nel  Paese  destinatario  in   condizioni
igieniche   soddisfacenti,   in   conformita'   delle    disposizioni
dell'allegato I, capitolo XIV. 
  3. Quando si tratta di pezzature inferiori a quelle di cui al comma
2 o di carni disossate, occorre che queste: 
    a) siano  state  sezionate  o  disossate  in  un  laboratorio  di
sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all'art. 9; 
    b) siano state sezionate o disossate  e  ottenute,  conformemente
all'allegato I, capitolo VIII, e provengano: 
    1) da carni fresche di animali  macellati  nel  territorio  dello
Stato membro, rispondenti alle condizioni di cui al comma 2,  escluse
le  condizioni  di  cui  alle  lettere  f)  ed  h),   e   trasportate
conformemente all'allegato I, capitolo XIV; 
    2) da carni fresche introdotte in provenienza da un  altro  Stato
membro e rispondenti alle condizioni di cui al comma 2; 
    3) da carni fresche importate da Paesi terzi  conformemente  alle
disposizioni  comunitarie  applicabili  alle  importazioni  di  carni
fresche da Paesi terzi; 
    c)  siano  state  depositate,  in  condizioni  rispondenti   alle
disposizioni dell'allegato  I,  capitolo  XIII,  presso  stabilimenti
riconosciuti a norma dell'art. 9 e controllati a norma  dell'allegato
I, capitolo IX; 
    d)   siano   state   controllate   dal   veterinario    ufficiale
conformemente all'allegato I, capitolo IX; 
    e)  rispondano,   per   quanto   riguarda   l'imballaggio,   alle
prescrizioni dell'allegato I, capitolo XI; 
    f) soddisfino alle condizioni di cui al comma 2, lettere c),  e),
f) ed h). 
  4. Quando si tratta di frattaglie, occorre che siano state ottenute
in un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto e soddisfino
alle condizioni indicate nei commi 2 e 3; le frattaglie  non  possono
essere affettate, fatta eccezione per i fegati  dei  bovini,  purche'
cio' avvenga in laboratori di sezionamento approvati. 
  5. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente  al
presente regolamento, in un magazzino frigorifero riconosciuto e  non
sono state da allora sottoposte ad alcuna  manipolazione,  salvo  che
per magazzinaggio, devono: 
    a) soddisfare alle condizioni fissate al comma 2, lettere c), e),
g) ed h), e ai commi 3 e 4 o essere importate in provenienza da Paesi
terzi conformemente alla regolamentazione comunitaria; 
    b) essere accompagnate da  un  certificato  conforme  al  modello
dell'allegato II durante il trasporto verso  il  Paese  destinatario;
tale certificato e' elaborato dal veterinario  ufficiale  in  base  a
certificati di sanita' allegati alle spedizioni di carni  fresche  al
momento  dell'ammissione   al   magazzinaggio   e   deve,   in   caso
d'importazione, precisare l'origine delle carni fresche. 
  6. Le carni fresche che sono state immagazzinate in un Paese terzo,
presso un magazzino frigorifero sotto controllo doganale e  approvato
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 889, e  che  non  sono  state  sottoposte  dal  momento  del
deposito in magazzino ad alcuna manipolazione, devono: 
    a) soddisfare alle condizioni dei commi 2, 3 e 4; 
    b) essere accompagnate da  un  certificato  conforme  al  modello
adottato con decisione comunitaria; 
    c)  avere  le  garanzie  particolari,  adottate   con   decisione
comunitaria,  concernenti  il  controllo  e  la  certificazione   del
rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di  trasporto  e  quelle
concernenti il rilascio del certificato. 
  7. Fatte salve le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e  successive  modifiche,  i
commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) alle carni fresche introdotte con apposita autorizzazione  del
Ministero della sanita' per usi diversi  dal  consumo  umano;  quando
tali carni sono destinate ad esposizioni o a studi  speciali,  ovvero
ad  essere   analizzate,   l'autorita'   sanitaria   territorialmente
competente, debitamente informata, vigila  affinche'  le  stesse  non
siano utilizzate per il consumo umano  e  dispone  perche',  dopo  la
chiusura dell'esposizione o la conclusione  degli  studi  speciali  o
delle analisi, esse, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi
stesse, siano distrutte sotto controllo ufficiale; 
    b)  alle  carni  fresche  introdotte  con  l'autorizzazione   del
Ministero della sanita'  esclusivamente  in  vista  del  rifornimento
delle  organizzazioni  internazionali  e  delle  forze  militari,  di
diversa bandiera, di stanza sul territorio nazionale. 
  8. Le carni di cui al comma 7 non possono essere destinate  ad  usi
diversi da  quelli  per  i  quali  esse  sono  state  introdotte  nel
territorio nazionale. 
  9.  Durante  l'ispezione  post  mortem  e  il  controllo  previsti,
rispettivamente, al comma 2, lettera d), ed al comma 3,  lettera  d),
il veterinario ufficiale puo' essere assistito, nei compiti puramente
materiali ed in conformita' delle istruzioni impartite dal  Ministero
della sanita', da personale  ausiliario  particolarmente  addestrato,
messo a disposizione dall'ente o dal privato proprietari  o  titolari
dello stabilimento.