Art. 5. 
  1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, le  carni  fresche  spedite
dal territorio nazionale in altro Stato membro devono rispondere alle
seguenti condizioni: 
    a) le carni fresche di origine  suina,  che  non  abbiano  subito
trattamento per mezzo del freddo a norma del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  192,  devono  essere  state
sottoposte ad esame  delle  trichine  conformemente  all'allegato  I,
capitolo VII, punto 41, sub C; 
    b) le carni fresche e gli  animali  da  cui  esse  sono  ottenute
devono essere state sottoposte, per sondaggio, ad  un  esame  per  la
ricerca  dei  residui  in  conformita'  della  normativa  vigente  in
materia.