Art. 5. 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, le carni fresche spedite dal territorio nazionale in altro Stato membro devono rispondere alle seguenti condizioni: a) le carni fresche di origine suina, che non abbiano subito trattamento per mezzo del freddo a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, devono essere state sottoposte ad esame delle trichine conformemente all'allegato I, capitolo VII, punto 41, sub C; b) le carni fresche e gli animali da cui esse sono ottenute devono essere state sottoposte, per sondaggio, ad un esame per la ricerca dei residui in conformita' della normativa vigente in materia.