Art. 7. 1. Il Ministro della sanita' puo' concedere ad uno o piu' Paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi particolari e chiedere analoghe autorizzazioni motivate ad uno o piu' Paesi destinatari, in base alle quali possono essere introdotte nel territorio: a) carni fresche suine che, in deroga all'art. 5, comma 1, non siano state sottoposte ad un esame delle trichine a norma dell'allegato I, capitolo VII, punto 41, sub C; b) carni fresche suine di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), destinate ad altri usi; c) carni fresche di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), i), l) e m). 2. La spedizione delle carni fresche di cui al comma 1 puo' essere effettuata solo conformemente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3. Il Ministro della sanita' informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee delle autorizzazioni generali concesse. 4. Nelle spedizioni verso gli altri Stati, il tipo di autorizzazione eventualmente utilizzato deve essere indicato nei certificati sanitari i cui modelli figurano nell'allegato II.