Art. 7. 
  1. Il Ministro della sanita' puo' concedere ad  uno  o  piu'  Paesi
speditori autorizzazioni generali o limitate  a  casi  particolari  e
chiedere  analoghe  autorizzazioni  motivate  ad  uno  o  piu'  Paesi
destinatari,  in  base  alle  quali  possono  essere  introdotte  nel
territorio: 
    a) carni fresche suine che, in deroga all'art. 5,  comma  1,  non
siano  state  sottoposte  ad  un  esame  delle   trichine   a   norma
dell'allegato I, capitolo VII, punto 41, sub C; 
   b) carni fresche suine di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  a),
destinate ad altri usi; 
    c) carni fresche di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), i), l) e
m). 
  2. La spedizione delle carni fresche di cui al comma 1 puo'  essere
effettuata solo conformemente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
  3. Il Ministro della sanita' informa immediatamente gli altri Stati
membri e la Commissione delle Comunita' europee delle  autorizzazioni
generali concesse. 
  4.  Nelle  spedizioni  verso  gli   altri   Stati,   il   tipo   di
autorizzazione eventualmente  utilizzato  deve  essere  indicato  nei
certificati sanitari i cui modelli figurano nell'allegato II.