Art. 8. 1. Il Ministero della sanita' ha il compito di raccogliere e utilizzare i risultati dei controlli ante e post mortem, effettuati dai veterinari ufficiali, nei casi di diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo. 2. Quando venga diagnosticata una malattia di cui al comma 1, il veterinario ufficiale che ha effettuato il controllo sulle carni comunica l'esito relativo ad ogni specifico caso al Ministero della sanita' ed al veterinario ufficiale che controlla l'allevamento di provenienza dell'animale. 3. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione delle Comunita' europee tutte le informazioni concernenti le piu' ricorrenti malattie degli animali e in particolare quelle trasmissibili all'uomo.