Art. 8. 
  1. Il Ministero della  sanita'  ha  il  compito  di  raccogliere  e
utilizzare i risultati dei controlli ante e post  mortem,  effettuati
dai  veterinari  ufficiali,  nei  casi  di   diagnosi   di   malattie
trasmissibili all'uomo. 
  2. Quando venga diagnosticata una malattia di cui al  comma  1,  il
veterinario ufficiale che ha  effettuato  il  controllo  sulle  carni
comunica l'esito relativo ad ogni specifico caso al  Ministero  della
sanita' ed al veterinario ufficiale che  controlla  l'allevamento  di
provenienza dell'animale. 
  3. Il Ministero  della  sanita'  comunica  alla  Commissione  delle
Comunita'  europee  tutte  le  informazioni   concernenti   le   piu'
ricorrenti  malattie  degli   animali   e   in   particolare   quelle
trasmissibili all'uomo.