Art. 9. 1. Il Ministero della sanita', previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento, riconosce l'idoneita' degli stabilimenti e redige un elenco degli stessi attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi. 2. Copia dell'elenco di cui al comma 1 viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee. 3. Il Ministero della sanita' revoca il riconoscimento, dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee, qualora non siano piu' soddisfatte le condizioni che ne costituiscono il presupposto; a tal fine si tiene conto delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'art. 10. 4. Il veterinario ufficiale effettua sotto la propria responsabilita' le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti. 5. Nell'esercizio di tali funzioni il veterinario ufficiale puo' essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario appositamente addestrato dipendente dall'ente o dal privato titolare dello stabilimento. 6. Il veterinario ufficiale deve avere in ogni momento libero accesso a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.