Art. 9. 
  1. Il Ministero della sanita', previo  accertamento  dei  requisiti
prescritti dal  presente  regolamento,  riconosce  l'idoneita'  degli
stabilimenti e redige un elenco degli stessi attribuendo un numero di
riconoscimento veterinario a ciascuno di essi. 
  2. Copia dell'elenco di cui al comma 1  viene  inviata  agli  altri
Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee. 
  3. Il Ministero della sanita'  revoca  il  riconoscimento,  dandone
comunicazione agli  altri  Stati  membri  e  alla  Commissione  delle
Comunita' europee, qualora non siano piu' soddisfatte  le  condizioni
che ne costituiscono il presupposto; a tal fine si tiene conto  delle
conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai  sensi  dell'art.
10. 
  4.   Il   veterinario   ufficiale   effettua   sotto   la   propria
responsabilita' le ispezioni e  la  sorveglianza  degli  stabilimenti
riconosciuti. 
  5. Nell'esercizio di tali funzioni il  veterinario  ufficiale  puo'
essere assistito,  nei  compiti  puramente  materiali,  da  personale
ausiliario  appositamente  addestrato  dipendente  dall'ente  o   dal
privato titolare dello stabilimento. 
  6. Il veterinario ufficiale  deve  avere  in  ogni  momento  libero
accesso  a  tutti  i  reparti  dello   stabilimento   per   garantire
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.