ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI Gli stabilimenti devono avere almeno: 1) nei locali in cui le carni fresche sono prodotte, manipolate o depositate: a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori; tuttavia gli stabilimenti devono avere: - nel caso dei locali di cui al capitolo I, punto 13, lettere d) ed f), al capitolo II, punto 14, lettera a), ed al capitolo III, punto 15, lettera a), un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua o per i locali di cui al punto 15, lettera a), dotato di un dispositivo che consenta un'evacuazione facile dell'acqua: - nel caso dei locali di cui al capitolo III, punto 16, lettera a), pavimenti impermeabili ed imputrescibili; b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, ma almeno tre metri nei locali di macellazione, e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui al capitolo III, punto 16, lettera a). Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al capitolo III, punto 16, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1983 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento; c) porte in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte da entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio; d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori; e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore; f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori; g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso manchi, la superficie interna del tetto di copertura deve soddisfare queste condizioni; 2) a) un numero sufficiente di dispositivi, il piu' vicino possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda: i rubinetti non debbono essere del tipo azionabile a mano. Tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonche' di asciugamani da usare una sola volta; b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 C; 3) adeguati dispositivi di protezione contri gli animali indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.; 4) a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. L'utilizzazione del legno e' vietata salvo nei locali dove si trovano solo carni fresche imballate in maniera igienica; b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche: - per la manipolazione delle carni fresche, - per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti; c) attrezzature per manipolare in condizioni igieniche e proteggere le carni durante le operazioni di carico e scarico; d) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni non destinate al consumo umano, oppure un locale che possa assere chiuso a chiave in cui dette carni e frattaglie possano essere collocate se la loro quantita' lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro; allorche' l'eliminazione di tali carni avviene mediante tubi di scarico, questi dovrebbero essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche; 5) impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne previste dalla direttiva. Queste attrezzature devono essere provviste di un sistema di drenaggio che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione delle carni; 6) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva n. 80/778/CEE, sotto pressione ed in quantita' sufficiente: tuttavia, a titolo eccezionale, e' autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purche' le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile; 7) un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi della direttiva n. 80/778/CEE; 8) un sistema di evacuazione delle acque di rifiuto rispondente ai requisiti igienici; 9) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, oppure, nel caso dei depositi di cui al capitolo III, punto 16, attrezzature adeguate; 10) attrezzature che permettano in qualsiasi momento l'adeguata esecuzione degli esami veterinari di cui alla direttiva; 11) un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonche' di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta: i lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi; 12) un locale e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Essi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto in locali ufficialmente autorizzati. CAPITOLO I CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI 13) Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli debbono avere almeno: a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali o, se la situazione climatica lo permette, recinti di attesa; pareti e pavimenti in materiali solidi, impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili; detti reparti devono essere attrezzati con dispositivi per abbeverare gli animali e nutrirli, se necessario, nonche' di canali di scolo atti all'evacuazione dei liquidi verso pozzetti a sifone muniti di griglia; b) locali per la macellazione, di dimensioni tali da consentire il normale svolgimento delle relative operazioni; quando in un locale adibito alla macellazione si effettua sia la macellazione dei suini, sia quella di animali di altra specie, dev'essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini; tuttavia, tale apposito reparto non e' indispensabile se la macellazione dei suini e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi; in tal caso, pero', le operazioni di scottatura, di depilazione, di raschiatura e di bruciatura devono essere effettuate in reparti speciali nettamente separati dalla catena di macellazione da uno spazio libero di almeno 5 m o da un tramezzo alto almeno 3 m; c) locali separati, sufficientemente ampi e utilizzati esclusivamente: - per lo svuotamento, la pulitura e la lavorazione degli stomachi e degli intestini. Tuttavia, questi locali separati non sono necessari se le suddette operazioni sugli stomachi sono effettuate mediante un attrezzo meccanico in circuito chiuso munito di un sistema di ventilazione appropriato e rispondente ai requisiti seguenti: 1) l'attrezzo deve essere installato e sistemato in modo che le operazioni di separazione degli intestini dagli stomachi e di svuotamento e di pulitura degli stomachi si svolgano igienicamente. Esso deve essere collocato in un sito apposito, nettamente separato dalle carni fresche esposte mediante un tramezzo che parte dal suolo fino ad un'altezza di almeno tre metri e che circonda la superficie in cui si sono effettuate queste operazioni; 2) la forma e il funzionamento del macchinario devono essere tali da prevenire effettivamente qualsiasi contaminazione delle carni fresche; 3) un dispositivo di estrazione d'aria deve essere situato e funzionare in condizioni tali da eliminare gli odori ed i rischi di contaminazione da aerosol; 4) il macchinario deve essere munito di un dispositivo per l'evacuazione in circuito chiuso delle acque residue e del contenuto degli stomachi verso un sistema di drenaggio; 5) il circuito in cui passano gli stomachi in direzione dell'apparecchio e in provenienza dal medesimo deve essere nel contempo nettamente separato e distanziato dal circuito delle altre carni fresche. Immediatamente dopo lo svuotamento e la pulitura gli stomachi devono essere portati via igienicamente; 6) gli stomachi non devono essere manipolati dal personale che manipola le altre carni fresche. Il personale che manipola gli stomachi non deve avere accesso alle altre carni fresche; - per la lavorazione delle budella e delle trippe, se tali lavori vengono effettuati nel macello; - per la preparazione e la pulitura delle frattaglie diverse da quelle menzionate ai precedenti trattini, comprendenti uno spazio a parte per le teste, che devono essere adeguatamente separate dalle altre frattaglie, qualora tali operazioni vengano effettuate presso il macello ma non sulla linea di macellazione; - per il deposito delle pelli, delle corna e degli zoccoli, nonche' delle setole dei suini, quando tali materiali non sono evacuati dal macello il giorno stesso della macellazione; d) uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga eseguito nel macello; e) locali chiudibili a chiave o, se il clima lo permette, recinti per il ricovero degli animali malati o sospetti; locali chiudibili a chiave riservati alla macellazione di tali animali, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed al deposito delle carni sequestrate. La presenza in uno stabilimento riconosciuto di locali riservati alla macellazione di questi animali non e' obbligatoria quando da parte del responsabile dell'azienda venga assicurato il realizzarsi di una delle seguenti due circostanze: - la macellazione avvenga in giorni diversi rispetto alla macellazione degli animali le cui carni sono contrassegnate con bollo CEE. In tale caso il veterinario ufficiale deve controllare che i locali e le attrezzature siano sottoposte a pulizia e disinfezione particolarmente accurate prima di consentire nuovamente la macellazione di animali le cui carni siano da contrassegnarsi con bollo CEE; - la macellazione avvenga nel piu' vicino macello pubblico. In tal caso dovra' essere acquisita formalmente la piena disponibilita' da parte dell'autorita' preposta a tale macello pubblico; f) locali frigoriferi di capacita' adeguata con apparecchiature resistenti alla corrosione, destinate ad evitare il contatto delle carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o il magazzinaggio; g) un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello; h) una netta separazione tra il reparto sudicio e quello pulito, tale da proteggere quest'ultimo dalla contaminazione; i) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; durante tali operazioni, in nessun caso l'animale deve entrare in contatto con il suolo; l) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni; m) etqualora sia ammassato del concime nell'area del macello, un lo- cale appositamente allestito a tal fine; n) un locale adeguatamente attrezzato per l'esecuzione dell'esame delle trichine, qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento. CAPITOLO II REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO 14) Oltre alle esigenze generali, i laboratori di sezionamento devono avere almeno: a) locali frigoriferi di capacita' adeguata per la conservazione delle carni, nonche', quando nello stabilimento sono depositate carni imballate, un locale frigorifero riservato ad esse; b) un locale per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento delle carni, provvisto di un termometro o di un teletermometro registratori; c) un locale adibito alle operazioni di imballaggio, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo XI, punto 62; d) un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e d'imballaggio, ovvero uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga eseguito nel macello; e) locali chiudibili a chiave o, se il clima lo permette, recinti per il ricovero degli animali malati o sospetti; locali chiudibili a chiave riservati alla macellazione di tali animali, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed al deposito delle carni sequestrate. La presenza in uno stabilimento riconosciuto di locali riservati alla macellazione di questi animali non e' obbligatoria quando le norme dello Stato membro vietano che detti animali siano macellati nella stessa giornata in cui vengono macellati animali le cui carni sono destinate agli scambi intracomunitari, o prescrivono che vengano macellati una volta terminata la macellazione degli animali le cui carni sono destinate agli scambi intracomunitari e dopo che siano state prese misure per evitare la contaminazione di dette carni. In tali casi, i locali devono essere sottoposti a particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di poter essere usati nuovamente per la macellazione di animali destinati agli scambi intracomunitari, oppure bisogna assicurarsi che tali animali non vengano macellati nello stabilimento riconosciuto, bensi' in locali separati appositamente previsti; f) locali frigoriferi di capacita' adeguata con apparecchiature resistenti alla corrosione, destinate ad evitare il contatto delle carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o il magazzinaggio; g) un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello; h) una netta separazione tra il reparto sudicio e quello pulito, tale da proteggere quest'ultimo dalla contaminazione; i) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; durante tali operazioni, in nessun caso l'animale deve entrare in contatto con il suolo; l) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni; m) etqualora sia ammassato concime nell'area del macello, un locale appositamente allestito a tal fine; n) un locale adeguatamente attrezzato per l'esecuzione dell'esame delle trichine, qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento. CAPITOLO III REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI 15) Oltre ai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni di cui al capitolo XIII, punto 65, primo trattino, debbono avere almeno: a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate in modo da mantenere le temperature di cui al suddetto punto 65, primo trattino; b) un termometro o un teletermometro registratori in ciascun locale. 16) Oltre ai requisiti generali, i depositi in cui le carni fresche sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni di cui al capitolo XIII, punto 65, secondo trattino, debbono avere almeno: a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate in modo da mantenere le temperature di cui al suddetto punto 65, secondo trattino; b) un termometro o un teletermometro registratori in ciascun locale. CAPITOLO IV IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI STABILIMENTI 17) Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia: a) in particolare, il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapi e quando necessario coprinuca, puliti. Il personale addetto alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani piu' volte durante la giornata di lavoro, oltre che ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente e accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; e' vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito; b) negli stabilimenti non sono ammessi animali, salvo, nel caso dei macelli, gli animali destinati ad esservi macellati, e, per quanto concerne l'area di tali macelli, gli animali necessari per il loro funzionamento. I roditori, gli insetti ed altri parassiti devono essere sistematicamente distrutti; c) le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle carni fresche devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura piu' volte nel corso della giornata di lavoro, nonche' al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati, ogniqualvolta siano stati insudiciati. 18) I locali, le attrezzature e gli utensili di lavoro non debbono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione delle carni fresche. Questa condizione non si applica alle attrezzature di trasporto usate nei locali di cui al punto 16, lettera a), allorche' le carni sono imballate. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo. 18-bis) a) Il responsabile dell'azienda, il proprietario o il suo rappresentante devono far effettuare un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nell'azienda, compresi dei controlli microbiologici, conformemente al quarto comma. Questi controlli devono essere effettuati sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, sui prodotti. Egli deve essere in grado, su richiesta del servizio ufficiale, di informare il veterinario ufficiale o gli esperti veterinari della Commissione sulla natura, la periodicita' e i risultati dei controlli effettuati a tal fine e indicare, se necessario, il laboratorio di controllo. La natura, la frequenza e i metodi di campionamento e di esame batteriologico di questi controlli saranno precisati in un codice di buone pratiche in materia di igiene da elaborare secondo la procedura dell'art. 16 della direttiva, e successive modifiche. b) Il veterinario ufficiale procede a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti alla lettera a). Egli puo', in funzione di questa analisi, far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti. I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al responsabile dell'azienda, che provvede ad ovviare alle carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene. 19) Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo. 20) L'utilizzazione dell'acqua potabile e' prescritta per tutti gli usi: tuttavia, a titolo eccezionale, e' autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, purche' le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non rappresentino un pericolo di contaminazione delle carni fresche. Inoltre, l'acqua non potabile puo' essere impiegata in casi eccezionali per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per l'acqua potabile. 21) E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito delle carni fresche. 22) I detersivi, disinfettanti e altri prodotti similari devono essere utilizzati in modo da non contaminare le attrezzature, gli strumenti di lavoro e le carni fresche. Successivamente le attrezzature e gli strumenti di lavoro devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile. 23) La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminarle. 24) Ogni persona addetta alla lavorazione e alla manipolazione delle carni fresche deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osta alla sua attivita'. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, a meno che, secondo la procedura prevista all'art. 16 della direttiva punto 18-bis), lettera a), sia riconosciuto un altro regime di controllo medico del personale, il quale offra garanzie equivalenti. CAPITOLO V VISITA SANITARIA ANTE MORTEM 25) Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello o prima dell'inizio della macellazione giornaliera. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello durante la notte. Il responsabile del macello o il suo agente deve facilitare le operazioni di ispezione sanitaria ante mortem, in particolare qualsiasi manipolazione ritenuta necessaria. Ogni animale macellato deve portare un marchio di identificazione il quale permetta all'autorita' competente di determinare l'origine di detto animale. 26) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d'arte e in condizioni d'illuminazione adeguate. 27) La visita deve permettere di accertare: a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia. b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possono rendere le carni inadatte al consumo umano; si dovra' altresi' pre- stare attenzione a qualsiasi segno dal quale risulti che all'animale siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi, o che esso possa aver consumato qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute umana; c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni. 28) Non possono essere macellati gli animali: a) che si trovino nelle condizioni elencate al punto 27, lettere a) e b); b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo sufficiente; tale periodo non puo' essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati salvo decisione contraria del veterinario ufficiale, per gli scambi intracomunitari; c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi. CAPITOLO VI IGIENE DELLA MACELLAZIONE E DEL SEZIONAMENTO 29) Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente macellati e le operazioni di dissanguamento, scuoiatura o depilazione, tolettatura ed eviscerazione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. 30) Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Esso non puo' essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche. 31) Salvo per i suini e senza pregiudizio del punto 40, D, a), seconda frase, e' obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole. Per tale operazione possono essere utilizzati coadiuvanti, a condizione che gli animali siano successivamente risciacquati a fondo con acqua potabile. 32) L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al piu' tardi 45 minuti dopo lo stordimento o, in caso di macellazione imposta da un rito religioso, mezz'ora dopo il dissanguamento. Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Gli organi asportati devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; cio' vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente e ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione e qualsiasi altra parte di animale necessaria per l'ispezione o eventualmente necessaria per l'esecuzione dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di ricerca dei residui. Le parti suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa fino alla fine dell'ispezione. Per tutte le specie, i reni devono essere privati della loro copertura di grasso; nel caso degli animali delle specie bovina e suina e dei solipedi, va asportata anche la capsula perirenale. Tuttavia i peni possono essere evacuati immediatamente purche' non presentino alcun segno patologico o lesione. 33) E' vietato piantare coltelli nelle carni, utilizzare panni o altri materiali per la loro ripulitura o procedere a loro insufflazione. Tuttavia, l'insufflazione di un organo puo' essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso, ma l'organo insufflato deve essere escluso dagli scambi intracomunitari. 34) Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e dei bovini di oltre sei mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con tagli longitudinali della colonna vertebrale. Se necessario, per esigenze ispettive il veterinario ufficiale puo' richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa di qualsiasi animale. 35) E' vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, al sezionamento della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato. 36) Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini e i sottoprodotti non commestibili devono essere deposti appena possibile in reparti appositi. 37) Se il sangue o le frattaglie di piu' animali sono raccolti nello stesso recipiente prima che sia terminata l'ispezione post mortem tutto il contenuto del recipiente deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando la carcassa di uno di tali animali sia riconosciuta inadatta al consumo umano. CAPITOLO VII ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM 38) Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione, per assicurare che esse siano idonee al consumo umano. 39) L'ispezione post mortem deve comprendere: a) l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi; b) la palpazione degli organi di cui al punto 40, lettera E, qualora il veterinario ufficiale lo ritenga necessario, dell'utero; c) le incisioni di taluni organi e linfonodi e, tenuto conto delle conclusioni tratte dal veterinario ufficiale, dell'utero: se, dall'ispezione visiva o dalla palpazione di taluni organi, risulta che l'animale e' affetto da lesioni tali da poter provocare la contaminazione delle carcasse, delle apparecchiature, del personale o dei locali di lavoro, questi organi non devono essere incisi nel lo- cale di macellazione o in altre parti dello stabilimento dove possa verificarsi la contaminazione di carni fresche; d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore; e) se del caso, analisi di laboratorio, comportanti in particolare la ricerca delle sostanze di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b). 40) Il veterinario ufficiale deve eseguire, in particolare, le operazioni seguenti: A. Nei bovini di eta' superiore a sei settimane: a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei). Esame dei masseteri esterni in cui si devono praticare due incisioni parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni) che devono essere incisi lungo un unico piano. Esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione della cavita' boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale; b) ispezione della trachea; esame visivo e palpazione dei polmoni e dell'esofago; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto intraventricolare; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); incisione del fegato sulla faccia gastrica e un'incisione alla base del lobo caudato per esaminare i dotti biliari. Ispezione e palpazione dei linfonodi pancreatici; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; l) esame visivo degli organi genitali; m) esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii). Nella vacca, le mammelle devono essere aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus galactophores), e i linfonodi delle mammelle devono essere incisi, salvo quando esse sono escluse dal consumo umano. B. Nei bovini di eta' inferiore a sei settimane: a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei (lnn. retropharyngiales). Ispezione della cavita' boccale e retroboccale e palpazione della lingua. Asportazione delle amigdale; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Inn. portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi reali (lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale. C. Nei suini: a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (lnn. mandibulares); esplorazione della cavita' boccale e retroboccale e della lingua. Asportazione delle amigdale; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire, i ventricoli e tagliare il settore interventricolare; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; g) esame visivo e palpazione della milza; h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; l) esame visivo degli organi genitali; m) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi supramammari; n) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte. D. Negli ovini e nei caprini: a) esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei. Senza pregiudizio delle condizioni di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari se l'autorita' competente e' in grado di garantire che la testa, compresi la lingua e il cervello, e' esclusa dal consumo umano; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales); in caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati; c) esame visivo del pericardio e del cuore; in caso di dubbio, il cuore deve essere inciso ed esaminato; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica per esaminare i dotti biliari; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); g) esame visivo e palpazione della milza; h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi reali (lnn. renales); i) esame visivo degli organi genitali; l) esame visivo degli organi genitali; m) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi; n) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte. E. Nei solipedi domestici: a) esame visivo della testa dopo asportazione della lingua e esame visivo della gola; palpazione e incisione, se del caso, dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (lnn. submaxillares, retropharingiales, mandibulares e parotidei); esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione della cavita' boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; se del caso, incisione del fegato e dei linfonodi periportali; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; g) esame visivo e palpazione della milza; h) esame visivo dei reni; palpazione dei reni e, se del caso, incisione dei reni e dei linfonodi reali (lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; l) esame visivo degli organi genitali degli stalloni e delle giumente; m) esame visivo delle mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii); se del caso, incisione dei linfonodi supramammari; n) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; o) ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi in corrispondenza dei muscoli e dei linfonodi (lymphonodi subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine scapolare mediante distacco del legamento di una spalla. I reni devono essere aperti ed esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo. F. In caso di dubbio, il veterinario ufficiale puo' eseguire ulteriori tagli e ispezioni delle parti in causa degli animali che ritiene necessari per fare una diagnosi definitiva. G. I linfonodi sopra menzionati di cui e' prescritta l'incisione devono essere sottoposti sistematicamente ad incisioni multiple e ad un esame visivo. 41) Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente: A) La ricerca della cisticercosi nei suini, in corrispondenza delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia dei pilastri del diaframma dei muscoli intercostali del cuore, della lingua e della laringe e se necessario della parete addominale e degli psoas, liberati al tessuto adiposo. B. La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavita' nasali e dei seni e loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale. Questo esame puo' essere pero' sostituito da esami alternativi in conformita' della procedura di cui all'art. 16 della direttiva n. 83/90/CEE e successive modifiche. C. Le carni suine fresche contenenti muscoli striati debbono essere sottoposte ad una ricerca delle trichine sotto la sorveglianza e la responsabilita' del veterinario ufficiale. L'esame deve essere effettuato secondo metodi scientificamente e praticamente sperimentati, in particolare metodi fissati nelle direttive CEE o altre norme internazionali. I risultati devono essere valutati sulla base di un metodo di riferimento stabilito secondo la procedura dell'art. 16, della direttiva n. 83/90/CEE e successive modifiche, previo parere del Comitato scientifico e veterinario e devono essere almeno equivalenti per quanto riguarda l'esattezza ad un esame trichinoscopico ai sensi dell'allegato I, punto I, della direttiva n. 77/96/CEE. La Commissione pubblica tale metodo di riferimento nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee. D. i risultati delle ispezioni sanitarie ante e post mortem vengono registrati dal veterinario ufficiale e, in caso di diagnosi di una malattia trasmissibile all'uomo, vengono comunicati alle autorita' veterinarie competenti, preposte ai controlli della mandria da cui provengono gli animali e al responsabile della stessa mandria. CAPITOLO VIII NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO 42) Il sezionamento in pezzi piu' piccoli di quelli di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto A, il disossamento o il sezionamento di fegati di bovini e' autorizzato soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti. 43) Il responsabile del laboratorio o il suo rappresentante e' tenuto ad agevolare l'operazione di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie; tra l'altro, devono essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio laboratorio. 44) Le carni che non rispondono alle condizioni, di cui all'art. 3, possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per garantire la rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni. 45) a) le carni fresche devono essere trasferite progressivamente, secondo necessita', nei locali di cui al capitolo II, punto 14, lettera b). Subito dopo il sezionamento le carni devono essere trasportate nel locale frigorifero appropriato di cui al capitolo II, punto 14, lettera a); b) durante il lavoro di sezionamento, disossamento, condizionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a G 7 C. Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale a G 12 C. Durante le operazioni di sezionamento, confezionamento e imballaggio, i fegati di bovini devono essere mantenuti costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a G 3 C; c) in deroga alle lettere a) e b) le carni possono essere sezionate a caldo; in tal caso devono essere trasportate direttamente dal lo- cale di macellazione al locale di sezionamento; il locale di macellazione e quello di sezionamento devono allora essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro, dato che carni da sezionare devono essere trasferite senza rotture del carico da un locale all'altro e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Subito dopo il sezionamento e, se del caso, l'imballaggio, le carni devono essere trasportate in un locale frigorifero appropriato; d) il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. Le schegge di osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte via via nei recipenti di cui al punto 4, lettera d). CAPITOLO IX CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IN PEZZI E DELLE CARNI IMMAGAZZINATE 46) I laboratori di sezionamento riconosciuti e i depositi frigoriferi delle carni riconosciuti sono soggetti ad un controllo effettuato da un veterinario ufficiale. Quest'ultimo deve essere avvisato per tempo, prima che si inizi il sezionamento della carne destinata agli scambi intracomunitari. 47) Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti: - controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche; - ispezione sanitaria delle carni fresche presenti negli stabilimenti di cui al punto 46 e destinate agli scambi intracomunitari; - ispezione sanitaria delle carni fresche destinate agli scambi intracomunitari, prima delle operazioni di sezionamento e al momento della loro uscita dagli stabilimenti di cui al punto 46; - compilazione e rilascio dei documenti previsti dall'art. 3, paragrafo 1, punto A, lettera f), della direttiva e dal capitolo X, punto 54; - controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al capitolo IV, nonche' dell'igiene del personale, compresi gli abiti; - esecuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare esami di laboratorio che per esempio possono rilevare la presenza di germi nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate. I risultati degli esami devono essere consegnati in un registro; - qualsiasi altro controllo che il veterinario ritenga utile per l'osservanza delle disposizioni della direttiva. CAPITOLO X BOLLATURA SANITARIA 48) La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale. A tal fine egli detiene e custodisce: a) gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni, che puo' consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa; b) le etichette e il materiale per il confezionamento purche' vi sia stato gia' stampato il bollo di cui al presente capitolo. Tali etichette e tale materiale per il confezionamento devono essere consegnati al personale ausiliario al momento dell'applicazione e in numero corrispondente alle necessita'. 49) La bollatura sanitaria deve essere praticata a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti: - nella parte superiore, la scritta "Repubblica italiana" a lettere maiuscole; - al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento; - nella parte inferiore, la sigla "CEE". I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,1 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre. Il bollo puo' inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario ufficiale che ha proceduto al controllo sanitario delle carni. 50) Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo conformemente al punto 49: - quelle di peso superiore a 65 kg devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato e spalla; - le altre devono recare almeno quattro bolli, e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia. 51) I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio a fuoco conformemente al punto 49. Le frattaglie di tutte le specie devono essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al punto 49 se non sono confezionate o imballate e bollate in conformita' dei punti 54 e 55. 52) Le parti ricavate nei laboratori di sezionamento dalle carcasse regolarmente bollate, devono essere provviste di bollo a inchiostro o a fuoco conformemente al punto 49, se non sono confezionate o imballate. 53) L'imballaggio deve essere sempre bollato conformemente al punto 54. 54) I tagli di carne imballati e le frattaglie imballate di cui al punto 51, secondo comma, e al punto 52, compresi i fegati sezionati di bovini, devono essere muniti di una bollatura sanitaria conforme al punto 49 e recante il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello applicato su un'etichetta fissata o stampata sull'imballaggio in modo da lacerarsi al momento della sua apertura. L'etichetta deve inoltre re- care un numero di serie; tale requisito puo' essere facoltativo per gli scambi intracomunitari, su decisione dell'autorita' centrale competente. Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate conformemente al capitolo XI, punto 61, l'etichetta di cui sopra puo' essere fissata al confezionamento. Tuttavia, se le frattaglie sono imballate presso un macello, la bollatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario di tale macello. 55) Oltre alle esigenze del punto 54, per le carni fresche confezionate in porzioni commerciali destinate ad essere vendute direttamente al consumatore, una riproduzione stampata della bollatura sanitaria di cui al punto 49, lettera a), deve figurare sulla confezione o su un'etichetta applicata alla confezione stessa. La bollatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello. Le dimensioni di cui al punto 49 non si applicano alla bollatura di cui al presente punto. Tuttavia, se le frattaglie sono confezionate presso il macello la bollatura sanitaria deve recare il numero di riconoscimento veterinario di tale macello. 56) Le carni di solipedi ed i loro imballaggi devono essere contrassegnati da un marchio speciale da stabilire secondo la procedura di cui all'art. 16 della direttiva e successive modifiche. 57) I coloranti da impiegare per la bollatura delle carni fresche sono decisi in conformita' della procedura di cui all'art. 16 della direttiva. Fintantoche' tale decisione non sia stata presa, puo' essere utilizzato solo il metilvioletto. CAPITOLO XI CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE 58) a) gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche. In particolare devono essere: - tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni fresche; - tali da non trasmettere alle carni fresche sostanze nocive per la salute umana; - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni fresche durante il trasporto e le manipolazioni; b) gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati. 59) Quando le carni fresche in pezzi o le frattaglie sono confezionate, questa operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento in maniera rispondente alle norme di igiene. Salvo i pezzi di lardo e di pancetta, la carne in pezzi e le frattaglie devono comunque essere munite di un involucro di protezione, a meno che non vengano trasportate appese. Questi involucri devono essere trasparenti e incolori e rispondere inoltre alle condizioni di cui al punto 58, lettera a), primo e secondo trattino; essi non possono essere riutilizzati per avvolgere carni. I fegati sezionati dei bovini devono essere confezionati individualmente. Un imballaggio puo' contenere soltanto un organo completo, affettato e presentato nella sua forma originale. 60) Le carni confezionate devono essere imballate. 61) Tuttavia, quando l'involucro corrisponde a tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, non e' necessario che esso sia trasparente ed incolore e non e' obbligatorio porlo in un secondo contenitore, purche' siano rispettate le condizioni del punto 58. 62) Le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio possono aver luogo nello stesso locale, alle seguenti condizioni: a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni; b) immediatamente dopo la fabbricazione, il confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato; esso deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento; c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento; d) l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale; e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche; f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito. 63) Gli imballaggi e involucri di cui al presente capitolo possono contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una stessa specie animale. CAPITOLO XII CERTIFICATO SANITARIO 64) L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il Paese destinatario deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale al momento del carico. Il certificato deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell'allegato II e deve essere redatto perlomeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del Paese destinatario. Esso deve consistere di un solo foglio. CAPITOLO XIII D E P O S I T O 65) Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem e mantenute costantemente a una temperatura interna inferiore o pari a (Compreso) 7 C per le carcasse e loro parti a (Compreso) 3 C per le frattaglie; le carni fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un macello o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti. Le carni fresche possono essere congelate, per mezzo di attrezzature idonee, soltanto nei locali del laboratorio in cui sono state ottenute o sezionate o in magazzini frigoriferi riconosciuti. I pezzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto, della direttiva, i pezzi di cui al punto 52 e le frattaglie destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza ritardi, eccetto quando la maturazione sia necessaria per motivi sanitari. In questo caso essi debbono essere immediatamente congelati dopo la maturazione. Le carcasse, le mezzene e i quarti destinati ad essere congelati devono essere sottoposti a congelamento senza indebiti ritardi dopo un periodo di stabilizzazione. Le carni in pezzi destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza indebiti ritardi dopo essere state sezionate. Le carni congelate devono raggiungere una temperatura interna inferiore o uguale a - 12 C ed essere poi immagazzinate a temper- ature non superiori. Sulle carni fresche sottoposte a congelamento devono essere indicati il mese e l'anno in cui sono state congelate. 66) Nessuna sostanza che possa contaminare le carni o pregiudicarne le condizioni igieniche deve essere immagazzinata nei locali di cui al capitolo III, punti 15 e 16, a meno che le carni siano imballate e immagazzinate separatamente. 67) La temperatura di deposito dei locali di cui al capitolo III, punti 15 e 16, deve essere registrata. CAPITOLO XIV T R A S P O R T O 68) Le carni fresche devono essere trasportate in veicoli o mezzi di trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati in modo che le temper- ature previste al capitolo XIII siano assicurate per tutta la durata del trasporto. La sigillatura non e' obbligatoria quando le carni sono trasportate da un macello a un laboratorio di sezionamento situato nello stesso Stato membro. 69) I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze: a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni ne' renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione; b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi; c) per il trasporto di carcasse, mezzene o quarti e di carni in pezzi non imballate, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiale resistente alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico. Nel caso del trasporto per via aerea, tuttavia, i dispositivi di sospensione delle carni non sono richiesti, purche' siano disponibili accessori, in materiale non soggetto a corrosione, destinati al carico, al mantenimento ed allo scarico delle carni. 70) I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni. 71) Le carni fresche non possono essere trasportate in uno stesso veicolo insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche, a meno che non siano adottate le opportune precauzioni. Inoltre, le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate o ripulite, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate. 72) Le carni fresche non possono essere trasportate in un veicolo o mezzo che non sia stato ripulito e disinfettato. 73) Le carcasse, le mezzene e i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondono alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi, salvo in caso di trasporto per via aerea, ai sensi del punto 69, lettera c). Le altre parti e le frattaglie, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione, devono essere trasportate appese o collocate su supporti. I suddetti supporti, imballaggi, e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene e, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, alle disposizioni della presente direttiva. I visceri devono essere sempre trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione. 74) Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonche' le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.