(Allegato I)
                                                           ALLEGATO I 
                         CONDIZIONI GENERALI 
              PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI 
 
Gli stabilimenti devono avere almeno: 
  1) nei locali in cui le carni fresche sono prodotte,  manipolate  o
depositate: 
a) un  pavimento  in  materiali  impermeabili,  facile  da  pulire  e
disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da  consentire  una
facile evacuazione dell'acqua;  le  acque  devono  essere  incanalate
verso pozzetti muniti di griglia  e  sifone  per  evitare  i  cattivi
odori; tuttavia gli stabilimenti devono avere: 
- nel caso dei locali di cui al capitolo I, punto 13, lettere  d)  ed
f), al capitolo II, punto 14, lettera a), ed al capitolo  III,  punto
15, lettera a), un pavimento in  materiali  impermeabili,  facile  da
pulire  e  disinfettare  ed  imputrescibile,  sistemato  in  modo  da
consentire una facile evacuazione dell'acqua o per i locali di cui al
punto  15,  lettera  a),  dotato  di  un  dispositivo  che   consenta
un'evacuazione facile dell'acqua: 
- nel caso dei locali di cui al capitolo III, punto 16,  lettera  a),
pavimenti impermeabili ed imputrescibili; 
  b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite  con
materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno  due  metri,
ma almeno tre  metri  nei  locali  di  macellazione,  e  almeno  fino
all'altezza di immagazzinamento nei locali di  refrigerazione  e  nei
depositi; angoli e  spigoli  devono  essere  arrotondati  o  comunque
rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui al  capitolo  III,
punto 16, lettera a). 
Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno nei  locali  di  cui  al
capitolo III, punto 16, costruiti anteriormente al  1›  gennaio  1983
non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento; 
 c) porte in materiali inalterabili e,  se  di  legno,  ricoperte  da
entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio; 
 d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori; 
 e)  un  adeguato  sistema  di  ventilazione  e,  se  necessario,  di
estrazione del vapore; 
 f) una sufficiente illuminazione naturale  o  artificiale,  che  non
alteri i colori; 
 g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso 
 manchi, la superficie interna del tetto di copertura deve soddisfare
queste condizioni; 
  2)  a)  un  numero  sufficiente  di  dispositivi,  il  piu'  vicino
possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione  delle
mani e  per  la  pulizia  degli  attrezzi  mediante  acqua  calda:  i
rubinetti non  debbono  essere  del  tipo  azionabile  a  mano.  Tali
impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda  e  calda,
oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di  prodotti
per la pulizia e disinfezione, nonche' di asciugamani  da  usare  una
sola volta; 
 b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in  cui
l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 ›C; 
  3)  adeguati  dispositivi  di   protezione   contri   gli   animali
indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.; 
  4) a) attrezzi ed utensili,  ad  esempio  tavoli  di  sezionamento,
piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri  trasportatori  e
seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non  alterino  le
carni e siano facilmente lavabili e  disinfettabili.  L'utilizzazione
del legno e' vietata salvo nei locali  dove  si  trovano  solo  carni
fresche imballate in maniera igienica; 
 b) utensili e attrezzature resistenti alla  corrosione,  rispondenti
alle norme igieniche: 
- per la manipolazione delle carni fresche, 
- per il deposito dei recipienti usati  per  le  carni,  in  modo  da
impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto  contatto  con
il suolo o con le pareti; 
 c) attrezzature per manipolare in condizioni igieniche e  proteggere
le carni durante le operazioni di carico e scarico; 
 d) recipienti speciali  a  perfetta  tenuta  d'acqua,  in  materiali
inalterabili, muniti di coperchio e di un  sistema  di  chiusura  che
impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per  collocarvi  le
carni non destinate al consumo umano,  oppure  un  locale  che  possa
assere chiuso a chiave in cui dette carni e frattaglie possano essere
collocate se la loro quantita' lo rende  necessario  o  se  essi  non
vengono rimossi o distrutti al termine di ogni  giornata  di  lavoro;
allorche' l'eliminazione di  tali  carni  avviene  mediante  tubi  di
scarico, questi dovrebbero essere costruiti e installati in  modo  da
evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche; 
  5) impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le  carni
alle   temperature   interne   previste   dalla   direttiva.   Queste
attrezzature devono essere provviste di un sistema di  drenaggio  che
permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti
rischi di contaminazione delle carni; 
  6) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi
della direttiva  n.  80/778/CEE,  sotto  pressione  ed  in  quantita'
sufficiente: tuttavia, a titolo eccezionale, e' autorizzato l'uso  di
acqua non  potabile  per  la  produzione  di  vapore,  per  la  lotta
antincendio e  per  il  raffreddamento  delle  macchine  frigorifere,
purche' le relative condutture non permettano di usare tale acqua per
altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per  le
carni fresche. Le tubature per l'acqua  non  potabile  devono  essere
chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile; 
  7) un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi della
direttiva n. 80/778/CEE; 
  8) un sistema di evacuazione delle acque di rifiuto rispondente  ai
requisiti igienici; 
  9) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a
chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, oppure,
nel caso dei depositi di cui al capitolo III, punto 16,  attrezzature
adeguate; 
10) attrezzature  che  permettano  in  qualsiasi  momento  l'adeguata
esecuzione degli esami veterinari di cui alla direttiva; 
11) un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e  pavimenti  lisci,
impermeabili e lavabili, provvisti  di  lavabi,  docce  e  latrine  a
sciacquone. Queste ultime devono essere  sistemate  in  modo  da  non
immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi  devono  essere
forniti  d'acqua  corrente  calda  e  fredda,   oppure   premiscelata
all'opportuna temperatura, nonche' di prodotti per la  pulizia  e  la
disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola  volta:  i
lavabi non devono essere  del  tipo  azionabile  a  mano.  Presso  le
latrine deve essere  disponibile  un  numero  sufficiente  di  questi
lavabi; 
12) un locale e mezzi adeguati per la pulizia e la  disinfezione  dei
mezzi di  trasporto.  Essi  non  sono  obbligatori  qualora  esistano
disposizioni che impongano il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di
trasporto in locali ufficialmente autorizzati. 
 
                             CAPITOLO I 
                         CONDIZIONI SPECIALI 
                  PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI 
 
  13) Oltre a rispondere ai requisiti  generali,  i  macelli  debbono
avere almeno: 
 a) stalle di sosta sufficientemente  ampie  per  il  ricovero  degli
animali o, se la situazione climatica lo permette, recinti di attesa; 
pareti e pavimenti in materiali  solidi,  impermeabili  e  facilmente
lavabili e disinfettabili; detti reparti devono essere attrezzati con
dispositivi per abbeverare gli animali  e  nutrirli,  se  necessario,
nonche' di canali di scolo atti  all'evacuazione  dei  liquidi  verso
pozzetti a sifone muniti di griglia; 
 b) locali per la macellazione, di dimensioni tali da  consentire  il
normale svolgimento delle relative operazioni; quando  in  un  locale
adibito alla macellazione si effettua sia la macellazione dei  suini,
sia quella  di  animali  di  altra  specie,  dev'essere  previsto  un
apposito reparto  per  la  macellazione  dei  suini;  tuttavia,  tale
apposito reparto non e' indispensabile se la macellazione dei suini e
quella degli altri animali hanno luogo in  momenti  diversi;  in  tal
caso,  pero',  le  operazioni  di  scottatura,  di  depilazione,   di
raschiatura e di  bruciatura  devono  essere  effettuate  in  reparti
speciali nettamente separati dalla  catena  di  macellazione  da  uno
spazio libero di almeno 5 m o da un tramezzo alto almeno 3 m; 
 c)   locali   separati,   sufficientemente   ampi    e    utilizzati
esclusivamente: 
- per lo svuotamento, la pulitura e la lavorazione degli  stomachi  e
degli intestini. 
  Tuttavia, questi locali separati non sono necessari se le  suddette
operazioni  sugli  stomachi  sono  effettuate  mediante  un  attrezzo
meccanico in circuito chiuso munito di  un  sistema  di  ventilazione
appropriato e rispondente ai requisiti seguenti: 
1) l'attrezzo deve essere installato  e  sistemato  in  modo  che  le
operazioni  di  separazione  degli  intestini  dagli  stomachi  e  di
svuotamento e di pulitura degli stomachi si  svolgano  igienicamente.
Esso deve essere collocato in un sito apposito,  nettamente  separato
dalle carni fresche esposte mediante un tramezzo che parte dal  suolo
fino ad un'altezza di almeno tre metri e che circonda  la  superficie
in cui si sono effettuate queste operazioni; 
2) la forma e il funzionamento del macchinario devono essere tali  da
prevenire  effettivamente  qualsiasi   contaminazione   delle   carni
fresche; 
3)  un  dispositivo  di  estrazione  d'aria  deve  essere  situato  e
funzionare in condizioni tali da eliminare gli odori ed i  rischi  di
contaminazione da aerosol; 
4)  il  macchinario  deve  essere  munito  di  un   dispositivo   per
l'evacuazione in circuito chiuso delle acque residue e del  contenuto
degli stomachi verso un sistema di drenaggio; 
5)  il  circuito  in  cui   passano   gli   stomachi   in   direzione
dell'apparecchio e  in  provenienza  dal  medesimo  deve  essere  nel
contempo nettamente separato e distanziato dal circuito  delle  altre
carni fresche. Immediatamente dopo lo svuotamento e la  pulitura  gli
stomachi devono essere portati via igienicamente; 
6) gli stomachi  non  devono  essere  manipolati  dal  personale  che
manipola le altre  carni  fresche.  Il  personale  che  manipola  gli
stomachi non deve avere accesso alle altre carni fresche; 
- per la lavorazione delle budella e delle  trippe,  se  tali  lavori
vengono effettuati nel macello; 
- per la preparazione e  la  pulitura  delle  frattaglie  diverse  da
quelle menzionate ai precedenti trattini, comprendenti uno  spazio  a
parte per le teste, che devono essere  adeguatamente  separate  dalle
altre frattaglie, qualora tali operazioni vengano  effettuate  presso
il macello ma non sulla linea di macellazione; 
- per il deposito delle pelli, delle corna e degli  zoccoli,  nonche'
delle setole dei suini, quando tali materiali non sono  evacuati  dal
macello il giorno stesso della macellazione; 
 d) uno spazio separato per l'imballaggio delle  frattaglie,  qualora
esso venga eseguito nel macello; 
 e) locali chiudibili a chiave o, se il clima  lo  permette,  recinti
per il ricovero degli animali malati o sospetti; locali chiudibili  a
chiave riservati alla macellazione di tali animali, al deposito delle
carni  trattenute  in  osservazione  ed  al  deposito   delle   carni
sequestrate. 
La presenza in uno stabilimento riconosciuto di locali riservati alla
macellazione di questi animali non e' obbligatoria  quando  da  parte
del responsabile dell'azienda venga assicurato il realizzarsi di  una
delle seguenti due circostanze: 
-  la  macellazione  avvenga  in   giorni   diversi   rispetto   alla
macellazione degli animali le cui carni sono contrassegnate con bollo
CEE. 
In tale caso il veterinario ufficiale deve controllare che i locali e
le  attrezzature  siano   sottoposte   a   pulizia   e   disinfezione
particolarmente  accurate   prima   di   consentire   nuovamente   la
macellazione di animali le cui carni  siano  da  contrassegnarsi  con
bollo CEE; 
- la macellazione avvenga nel piu' vicino macello  pubblico.  In  tal
caso dovra' essere acquisita formalmente la piena  disponibilita'  da
parte dell'autorita' preposta a tale macello pubblico; 
 f) locali frigoriferi  di  capacita'  adeguata  con  apparecchiature
resistenti alla corrosione, destinate ad evitare  il  contatto  delle
carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o
il magazzinaggio; 
 g) un sistema che permetta  di  controllare  ogni  entrata  ed  ogni
uscita dal macello; 
 h) una netta separazione tra il reparto  sudicio  e  quello  pulito,
tale da proteggere quest'ultimo dalla contaminazione; 
 i) un dispositivo tale da permettere che  le  operazioni  successive
allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale
sospeso; durante tali  operazioni,  in  nessun  caso  l'animale  deve
entrare in contatto con il suolo; 
 l) una rete di guidovie aeree per  l'ulteriore  manipolazione  delle
carni; 
 m) etqualora sia ammassato del concime nell'area del macello, un lo-
cale appositamente allestito a tal fine; 
n) un locale adeguatamente  attrezzato  per  l'esecuzione  dell'esame
delle trichine, qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento. 
 
                             CAPITOLO II 
              REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO 
                   DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO 
 
14) Oltre alle esigenze generali, i laboratori di sezionamento devono
avere almeno: 
 a) locali frigoriferi di capacita'  adeguata  per  la  conservazione
delle carni, nonche', quando nello stabilimento sono depositate carni
imballate, un locale frigorifero riservato ad esse; 
 b) un locale per  le  operazioni  di  sezionamento,  disossamento  e
confezionamento delle carni, provvisto  di  un  termometro  o  di  un
teletermometro registratori; 
 c) un locale adibito alle operazioni  di  imballaggio,  a  meno  che
siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo XI, punto 62; 
 d) un locale adibito a deposito dei materiali di  confezionamento  e
d'imballaggio, ovvero uno spazio  separato  per  l'imballaggio  delle
frattaglie, qualora esso venga eseguito nel macello; 
 e) locali chiudibili a chiave o, se il clima  lo  permette,  recinti
per il ricovero degli animali malati o sospetti; locali chiudibili  a
chiave riservati alla macellazione di tali animali, al deposito delle
carni  trattenute  in  osservazione  ed  al  deposito   delle   carni
sequestrate. La presenza in uno stabilimento riconosciuto  di  locali
riservati alla macellazione di questi  animali  non  e'  obbligatoria
quando le norme dello Stato membro vietano che  detti  animali  siano
macellati nella stessa giornata in cui vengono macellati  animali  le
cui carni sono destinate agli scambi intracomunitari,  o  prescrivono
che vengano macellati  una  volta  terminata  la  macellazione  degli
animali le cui carni sono destinate  agli  scambi  intracomunitari  e
dopo che siano state prese misure per evitare  la  contaminazione  di
dette carni. In tali  casi,  i  locali  devono  essere  sottoposti  a
particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di
poter  essere  usati  nuovamente  per  la  macellazione  di   animali
destinati agli scambi intracomunitari, oppure bisogna assicurarsi che
tali animali non vengano macellati nello  stabilimento  riconosciuto,
bensi' in locali separati appositamente previsti; 
 f) locali frigoriferi  di  capacita'  adeguata  con  apparecchiature
resistenti alla corrosione, destinate ad evitare  il  contatto  delle
carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o
il magazzinaggio; 
 g) un sistema che permetta  di  controllare  ogni  entrata  ed  ogni
uscita dal macello; 
 h) una netta separazione tra il reparto  sudicio  e  quello  pulito,
tale da proteggere quest'ultimo dalla contaminazione; 
 i) un dispositivo tale da permettere che  le  operazioni  successive
allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale
sospeso; durante tali  operazioni,  in  nessun  caso  l'animale  deve
entrare in contatto con il suolo; 
 l) una rete di guidovie aeree per  l'ulteriore  manipolazione  delle
carni; 
 m) etqualora sia ammassato concime nell'area del macello, un  locale
appositamente allestito a tal fine; 
 n) un locale adeguatamente attrezzato  per  l'esecuzione  dell'esame
delle trichine, qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento. 
 
                            CAPITOLO III 
              REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO 
                      DEI DEPOSITI FRIGORIFERI 
 
15) Oltre ai requisiti  generali,  i  depositi  nei  quali  le  carni
fresche sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni  di  cui
al capitolo XIII, punto 65, primo trattino, debbono avere almeno: 
 a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili da  lavare,  nei
quali le carni  fresche  possano  essere  immagazzinate  in  modo  da
mantenere le temperature di cui al suddetto punto 65, primo trattino; 
 b) un termometro o un teletermometro registratori in ciascun locale.
16) Oltre ai requisiti generali, i depositi in cui le  carni  fresche
sono immagazzinate  in  conformita'  delle  disposizioni  di  cui  al
capitolo XIII, punto 65, secondo trattino, debbono avere almeno: 
 a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili da  lavare,  nei
quali le carni  fresche  possano  essere  immagazzinate  in  modo  da
mantenere le  temperature  di  cui  al  suddetto  punto  65,  secondo
trattino; 
 b) un termometro o un teletermometro registratori in ciascun locale. 
 
                             CAPITOLO IV 
                  IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI 
               E DELLE ATTREZZATURE NEGLI STABILIMENTI 
 
17) Il personale, i locali e le attrezzature devono  trovarsi  sempre
nelle migliori condizioni di pulizia: 
 a) in particolare, il personale  deve  indossare  abiti  da  lavoro,
copricapi e quando necessario coprinuca, puliti. Il personale addetto
alla macellazione degli animali e alla  lavorazione  o  manipolazione
delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani piu'  volte  durante
la giornata di lavoro, oltre che  ad  ogni  ripresa  del  lavoro.  Le
persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette  devono
lavarsi immediatamente e  accuratamente  mani  e  braccia  con  acqua
calda, poi disinfettarle; e' vietato fumare nei locali di lavoro e di
deposito; 
 b) negli stabilimenti non sono ammessi animali, salvo, nel caso  dei
macelli, gli animali destinati ad esservi macellati,  e,  per  quanto
concerne l'area di tali macelli, gli animali necessari  per  il  loro
funzionamento. I roditori, gli  insetti  ed  altri  parassiti  devono
essere sistematicamente distrutti; 
 c) le attrezzature e gli  utensili  utilizzati  per  la  lavorazione
delle  carni  fresche  devono  essere  sempre  in  ottimo  stato   di
manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti  e  disinfettati
con cura piu' volte nel corso della giornata di  lavoro,  nonche'  al
termine  delle  operazioni  della  giornata   e   prima   di   essere
riutilizzati, ogniqualvolta siano stati insudiciati. 
18) I locali, le attrezzature e gli utensili di  lavoro  non  debbono
essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione delle carni  fresche.
Questa condizione non si applica alle attrezzature di trasporto usate
nei locali di cui al punto 16, lettera a), allorche'  le  carni  sono
imballate. Gli utensili per il sezionamento delle  carni  non  devono
servire ad altro scopo. 
18-bis) a) Il responsabile dell'azienda, il  proprietario  o  il  suo
rappresentante devono far effettuare un regolare  controllo  igienico
generale  delle  condizioni  di  produzione  esistenti  nell'azienda,
compresi dei controlli microbiologici, conformemente al quarto comma. 
Questi controlli  devono  essere  effettuati  sugli  utensili,  sugli
impianti e sui  macchinari  in  ogni  fase  della  produzione  e,  se
necessario, sui prodotti. 
Egli deve essere in grado, su richiesta del  servizio  ufficiale,  di
informare il veterinario ufficiale o  gli  esperti  veterinari  della
Commissione sulla natura, la periodicita' e i risultati dei controlli
effettuati a tal fine e indicare, se necessario,  il  laboratorio  di
controllo. 
La natura, la frequenza e  i  metodi  di  campionamento  e  di  esame
batteriologico di questi controlli saranno precisati in un codice  di
buone pratiche in materia di igiene da elaborare secondo la procedura
dell'art. 16 della direttiva, e successive modifiche. 
 b) Il veterinario ufficiale procede a regolari analisi dei risultati
dei controlli previsti alla lettera a). Egli  puo',  in  funzione  di
questa analisi, far effettuare esami microbiologici complementari  in
tutte le fasi della produzione o sui prodotti. 
I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui
conclusioni  o  raccomandazioni  sono  comunicate   al   responsabile
dell'azienda, che provvede ad ovviare alle carenze  constatate,  onde
migliorare le condizioni di igiene. 
19) Le carni e i recipienti che le contengono non devono  entrare  in
contatto diretto col suolo. 
20) L'utilizzazione dell'acqua potabile e' prescritta per  tutti  gli
usi: tuttavia, a titolo eccezionale, e' autorizzato  l'uso  di  acqua
non potabile  per  la  produzione  di  vapore,  purche'  le  relative
condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi  e  non
rappresentino un pericolo  di  contaminazione  delle  carni  fresche.
Inoltre,  l'acqua  non  potabile  puo'  essere  impiegata   in   casi
eccezionali per il  raffreddamento  delle  macchine  frigorifere.  Le
condutture  dell'acqua  non   potabile   devono   essere   facilmente
distinguibili da quelle per l'acqua potabile. 
21) E' vietato  spargere  segatura  o  altro  materiale  analogo  sul
pavimento dei locali di lavoro e di deposito delle carni fresche. 
22) I detersivi,  disinfettanti  e  altri  prodotti  similari  devono
essere utilizzati in modo da non  contaminare  le  attrezzature,  gli
strumenti  di  lavoro  e  le  carni   fresche.   Successivamente   le
attrezzature e gli strumenti di lavoro devono essere  risciacquati  a
fondo con acqua potabile. 
23) La lavorazione e  la  manipolazione  delle  carni  devono  essere
vietate alle persone che possono contaminarle. 
24) Ogni persona addetta alla lavorazione e alla manipolazione  delle
carni fresche deve provare, mediante un certificato medico, che nulla
osta alla sua attivita'. Il certificato medico deve essere  rinnovato
ogni anno, a meno che, secondo  la  procedura  prevista  all'art.  16
della direttiva punto 18-bis), lettera a), sia riconosciuto un  altro
regime di controllo medico del personale,  il  quale  offra  garanzie
equivalenti. 
 
                             CAPITOLO V 
                    VISITA SANITARIA ANTE MORTEM 
 
25) Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante  mortem  il
giorno stesso del loro arrivo al macello o  prima  dell'inizio  della
macellazione giornaliera. 
La  visita  deve   essere   ripetuta   immediatamente   prima   della
macellazione se gli animali sostano nel macello durante la notte. 
Il responsabile del macello  o  il  suo  agente  deve  facilitare  le
operazioni  di  ispezione  sanitaria  ante  mortem,  in   particolare
qualsiasi manipolazione ritenuta necessaria. 
Ogni animale macellato deve portare un marchio di identificazione  il
quale permetta all'autorita' competente di determinare  l'origine  di
detto animale. 
26) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a
regola d'arte e in condizioni d'illuminazione adeguate. 
27) La visita deve permettere di accertare: 
 a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo  o
agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico  che  possa
far sospettare l'insorgenza di tale malattia. 
 b) se presentano sintomi di malattie o turbe  generali  che  possono
rendere le carni inadatte al consumo umano; si dovra'  altresi'  pre-
stare attenzione a qualsiasi segno dal quale risulti che  all'animale
siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi,  o  che
esso possa aver consumato qualsiasi altra sostanza che  ne  renda  le
carni nocive per la salute umana; 
 c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni. 
28) Non possono essere macellati gli animali: 
 a) che si trovino nelle condizioni elencate al punto 27, lettere  a)
e b); 
 b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo sufficiente;
tale periodo non puo' essere inferiore  a  24  ore  per  gli  animali
affaticati  o  agitati  salvo  decisione  contraria  del  veterinario
ufficiale, per gli scambi intracomunitari; 
 c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi. 
                             CAPITOLO VI 
                      IGIENE DELLA MACELLAZIONE 
                         E DEL SEZIONAMENTO 
29) Gli animali da macello introdotti nei locali per la  macellazione
devono  essere  immediatamente   macellati   e   le   operazioni   di
dissanguamento,   scuoiatura   o    depilazione,    tolettatura    ed
eviscerazione devono essere effettuate in modo da  evitare  qualsiasi
contaminazione delle carni. 
30) Il dissanguamento deve essere completo. Il  sangue  destinato  al
consumo  umano  deve  essere  raccolto  in  recipienti  perfettamente
puliti. Esso  non  puo'  essere  agitato  a  mano,  ma  soltanto  con
strumenti rispondenti alle esigenze igieniche. 
31) Salvo per i suini e  senza  pregiudizio  del  punto  40,  D,  a),
seconda frase, e' obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. I
suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente  privati
delle  setole.  Per  tale  operazione   possono   essere   utilizzati
coadiuvanti, a  condizione  che  gli  animali  siano  successivamente
risciacquati a fondo con acqua potabile. 
32) L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata
al  piu'  tardi  45  minuti  dopo  lo  stordimento  o,  in  caso   di
macellazione  imposta  da  un  rito  religioso,  mezz'ora   dopo   il
dissanguamento. Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i
linfonodi mediastinici possono essere asportati o  lasciati  aderenti
alla carcassa mediante le loro  connessioni  anatomiche.  Gli  organi
asportati devono essere muniti di un  numero  o  di  altro  mezzo  di
identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla
carcassa; cio' vale anche per la testa, la lingua, il tubo  digerente
e  ogni  altra  parte  dell'animale  necessaria  per  l'ispezione   e
qualsiasi  altra  parte  di  animale  necessaria  per  l'ispezione  o
eventualmente necessaria  per  l'esecuzione  dei  controlli  previsti
dalla normativa vigente in materia di ricerca dei residui. 
Le parti suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa  fino
alla fine dell'ispezione. 
Per tutte  le  specie,  i  reni  devono  essere  privati  della  loro
copertura di grasso; nel caso degli animali  delle  specie  bovina  e
suina e dei solipedi, va asportata anche la capsula perirenale. 
Tuttavia i peni possono essere evacuati  immediatamente  purche'  non
presentino alcun segno patologico o lesione. 
33) E' vietato piantare coltelli  nelle  carni,  utilizzare  panni  o
altri  materiali  per  la  loro  ripulitura  o   procedere   a   loro
insufflazione. Tuttavia, l'insufflazione di  un  organo  puo'  essere
autorizzata quando sia imposta da  un  rito  religioso,  ma  l'organo
insufflato deve essere escluso dagli scambi intracomunitari. 
34) Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane  e
dei bovini di oltre sei mesi devono essere  presentate  all'ispezione
tagliate in mezzene con tagli longitudinali della colonna vertebrale. 
Se necessario, per esigenze ispettive il veterinario  ufficiale  puo'
richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa di
qualsiasi animale. 
35)  E'  vietato  procedere,  prima  della  fine  dell'ispezione,  al
sezionamento della carcassa e all'asportazione o  al  trattamento  di
qualsiasi parte dell'animale macellato. 
36) Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli  stomachi,
gli intestini  e  i  sottoprodotti  non  commestibili  devono  essere
deposti appena possibile in reparti appositi. 
37) Se il sangue o le frattaglie di piu' animali sono raccolti  nello
stesso recipiente prima che sia  terminata  l'ispezione  post  mortem
tutto il contenuto del recipiente deve essere  escluso  dagli  scambi
intracomunitari quando  la  carcassa  di  uno  di  tali  animali  sia
riconosciuta inadatta al consumo umano. 
                            CAPITOLO VII 
                   ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM 
38) Tutte le parti  dell'animale,  ivi  compreso  il  sangue,  devono
essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo  la  macellazione,
per assicurare che esse siano idonee al consumo umano. 
39) L'ispezione post mortem deve comprendere: 
 a) l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi; 
 b) la palpazione degli organi di cui al punto 40, lettera E, qualora
il veterinario ufficiale lo ritenga necessario, dell'utero; 
 c) le incisioni di taluni organi e linfonodi e, tenuto  conto  delle
conclusioni  tratte  dal  veterinario  ufficiale,   dell'utero:   se,
dall'ispezione visiva o dalla palpazione di  taluni  organi,  risulta
che l'animale e' affetto  da  lesioni  tali  da  poter  provocare  la
contaminazione delle carcasse, delle apparecchiature, del personale o
dei locali di lavoro, questi organi non devono essere incisi nel  lo-
cale di macellazione o in altre parti dello stabilimento  dove  possa
verificarsi la contaminazione di carni fresche; 
 d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore  ed
eventualmente di sapore; 
 e) se del caso, analisi di laboratorio, comportanti  in  particolare
la ricerca delle sostanze di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b). 
40) Il  veterinario  ufficiale  deve  eseguire,  in  particolare,  le
operazioni seguenti: 
 A. Nei bovini di eta' superiore a sei settimane: 
 a) esame visivo della testa e della gola.  Incisione  ed  esame  dei
linfonodi   sottomascellari,   retrofaringei   e   parotidei    (lnn.
retropharyngiales, mandibulares e  parotidei).  Esame  dei  masseteri
esterni in cui si  devono  praticare  due  incisioni  parallele  alla
mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni)  che
devono essere incisi lungo un unico piano. 
Esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata  in  modo
da  consentire  un'accurata  esplorazione  della  cavita'  boccale  e
retroboccale. Asportazione delle amigdale; 
 b) ispezione della trachea; esame visivo e palpazione dei polmoni  e
dell'esofago;  incisione  ed  esame  dei   linfonodi   bronchiali   e
mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e  mediastinales).  La
trachea e le  principali  ramificazioni  dei  bronchi  devono  essere
aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi
nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al  loro  asse  maggiore;
tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i  polmoni  sono
esclusi dal consumo umano; 
 c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere
inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il
setto intraventricolare; 
 d) esame visivo del diaframma; 
 e) esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi  periportali
(lnn.  portales);  incisione  del  fegato  sulla  faccia  gastrica  e
un'incisione alla  base  del  lobo  caudato  per  esaminare  i  dotti
biliari. Ispezione e palpazione dei linfonodi pancreatici; 
 f) esame visivo  del  tubo  gastroenterico,  del  mesenterio  e  dei
linfonodi  gastrici  e  mesenterici  (lnn.   gastrici,   mesenterici,
craniales e caudales); palpazione  e,  se  del  caso,  incisione  dei
linfonodi gastrici e mesenterici; 
 g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; 
 h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei  reni  e  dei
linfonodi renali (lnn. renales); 
 i) esame visivo della pleura e del peritoneo; 
 l) esame visivo degli organi genitali; 
 m) esame visivo  e,  se  del  caso,  palpazione  e  incisione  delle
mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii). Nella  vacca,
le mammelle devono essere aperte con una lunga e  profonda  incisione
fino ai seni galattofori (sinus galactophores), e i  linfonodi  delle
mammelle devono essere incisi, salvo quando  esse  sono  escluse  dal
consumo umano. 
 B. Nei bovini di eta' inferiore a sei settimane: 
 a) esame visivo della testa e della gola.  Incisione  ed  esame  dei
linfonodi retrofaringei  (lnn.  retropharyngiales).  Ispezione  della
cavita'  boccale  e   retroboccale   e   palpazione   della   lingua.
Asportazione delle amigdale; 
 b)  esame  visivo  dei  polmoni,  della  trachea   e   dell'esofago;
palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e
mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e  mediastinales).  La
trachea e le  principali  ramificazioni  dei  bronchi  devono  essere
aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi
nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al  loro  asse  maggiore;
tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i  polmoni  sono
esclusi dal consumo umano; 
 c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere
inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il
setto interventricolare; 
 d) esame visivo del diaframma; 
 e) esame  visivo  del  fegato  e  dei  linfonodi  periportali  (Inn.
portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi
linfonodi; 
 f) esame visivo  del  tubo  gastroenterico,  del  mesenterio  e  dei
linfonodi  gastrici  e  mesenterici  (lnn.   gastrici,   mesenterici,
craniales e caudales); palpazione  e,  se  del  caso,  incisione  dei
linfonodi gastrici e mesenterici; 
 g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; 
 h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei  reni  e  dei
linfonodi reali (lnn. renales); 
 i) esame visivo della pleura e del peritoneo; 
 l) esame visivo  e  palpazione  della  regione  ombelicale  e  delle
articolazioni; in caso di dubbio, la regione ombelicale  deve  essere
incisa e le articolazioni devono essere  aperte;  esame  del  liquido
sinoviale. 
 C. Nei suini: 
 a) esame visivo della testa e della gola.  Incisione  ed  esame  dei
linfonodi sottomascellari  (lnn.  mandibulares);  esplorazione  della
cavita' boccale e retroboccale e  della  lingua.  Asportazione  delle
amigdale; 
 b)  esame  visivo  dei  polmoni,  della  trachea   e   dell'esofago;
palpazione dei polmoni e  dei  linfonodi  bronchiali  e  mediastinici
(lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea  e  le
principali ramificazioni dei bronchi devono  essere  aperte  mediante
taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro  terzo
inferiore  trasversalmente  alle   ramificazioni   principali   della
trachea; tuttavia, dette  incisioni  non  sono  necessarie  quando  i
polmoni sono esclusi dal consumo umano; 
 c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere
inciso longitudinalmente in modo da aprire, i ventricoli  e  tagliare
il settore interventricolare; 
 d) esame visivo del diaframma; 
 e) esame  visivo  del  fegato  e  dei  linfonodi  periportali  (lnn.
portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; 
 f) esame visivo  del  tubo  gastroenterico,  del  mesenterio  e  dei
linfonodi  gastrici  e  mesenterici  (lnn.   gastrici,   mesenterici,
craniales e caudales); palpazione  e,  se  del  caso,  incisione  dei
linfonodi gastrici e mesenterici; 
 g) esame visivo e palpazione della milza; 
 h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei  reni  e  dei
linfonodi renali (lnn. renales); 
 i) esame visivo della pleura e del peritoneo; 
 l) esame visivo degli organi genitali; 
 m) esame visivo  della  mammella  e  dei  relativi  linfonodi  (lnn.
supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi supramammari; 
 n) esame visivo  e  palpazione  della  regione  ombelicale  e  delle
articolazioni degli animali giovani; in caso di  dubbio,  la  regione
ombelicale deve  essere  incisa  e  le  articolazioni  devono  essere
aperte. 
 D. Negli ovini e nei caprini: 
 a) esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso  di  dubbio,
esame  della  gola,  della  bocca,  della  lingua  e  dei   linfonodi
retrofaringei e parotidei.  Senza  pregiudizio  delle  condizioni  di
polizia sanitaria, detti esami  non  sono  necessari  se  l'autorita'
competente e' in grado di garantire che la testa, compresi la  lingua
e il cervello, e' esclusa dal consumo umano; 
 b)  esame  visivo  dei  polmoni,  della  trachea   e   dell'esofago;
palpazione dei polmoni e  dei  linfonodi  bronchiali  e  mediastinici
(lnn.  bifurcationes,  eparteriales  e  mediastinales);  in  caso  di
dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati; 
 c) esame visivo del pericardio e del cuore; in caso  di  dubbio,  il
cuore deve essere inciso ed esaminato; 
 d) esame visivo del diaframma; 
 e) esame  visivo  del  fegato  e  dei  linfonodi  periportali  (lnn.
portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione  del
fegato sulla faccia gastrica per esaminare i dotti biliari; 
 f) esame visivo  del  tubo  gastroenterico,  del  mesenterio  e  dei
linfonodi  gastrici  e  mesenterici  (lnn.   gastrici,   mesenterici,
craniales e caudales); 
 g) esame visivo e palpazione della milza; 
 h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei  reni  e  dei
linfonodi reali (lnn. renales); 
 i) esame visivo degli organi genitali; 
 l) esame visivo degli organi genitali; 
 m) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi; 
 n) esame visivo  e  palpazione  della  regione  ombelicale  e  delle
articolazioni degli animali giovani; in caso di  dubbio,  la  regione
ombelicale deve  essere  incisa  e  le  articolazioni  devono  essere
aperte. 
 E. Nei solipedi domestici: 
 a) esame visivo della testa dopo asportazione della lingua  e  esame
visivo della gola; palpazione e incisione, se del caso, dei linfonodi
sottomascellari,  retrofaringei  e  parotidei  (lnn.   submaxillares,
retropharingiales,  mandibulares  e  parotidei);   esame   visivo   e
palpazione della lingua, previamente isolata in  modo  da  consentire
un'accurata  esplorazione  della  cavita'  boccale  e   retroboccale.
Asportazione delle amigdale; 
 b)  esame  visivo  dei  polmoni,  della  trachea   e   dell'esofago;
palpazione dei polmoni; palpazione e,  se  del  caso,  incisione  dei
linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales
e mediastinales).  La  trachea  e  le  principali  ramificazioni  dei
bronchi devono  essere  aperte  mediante  taglio  longitudinale  e  i
polmoni   devono   essere   incisi   nel   loro    terzo    inferiore
perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia,  dette  incisioni
non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; 
 c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere
inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il
setto interventricolare; 
 d) esame visivo del diaframma; 
 e) esame  visivo  del  fegato  e  dei  linfonodi  periportali  (lnn.
portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; se  del  caso,
incisione del fegato e dei linfonodi periportali; 
 f) esame visivo  del  tubo  gastroenterico,  del  mesenterio  e  dei
linfonodi  gastrici  e  mesenterici  (lnn.   gastrici,   mesenterici,
craniales e caudales); se del caso, incisione dei linfonodi  gastrici
e mesenterici; 
 g) esame visivo e palpazione della milza; 
 h) esame visivo dei reni;  palpazione  dei  reni  e,  se  del  caso,
incisione dei reni e dei linfonodi reali (lnn. renales); 
 i) esame visivo della pleura e del peritoneo; 
 l) esame  visivo  degli  organi  genitali  degli  stalloni  e  delle
giumente; 
 m) esame visivo  delle  mammelle  e  dei  relativi  linfonodi  (lnn.
supramammarii); se del caso, incisione dei linfonodi supramammari; 
 n) esame visivo  e  palpazione  della  regione  ombelicale  e  delle
articolazioni degli animali; in caso di dubbio, la regione ombelicale
deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; 
 o) ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi  o
bianchi in corrispondenza dei muscoli  e  dei  linfonodi  (lymphonodi
subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine  scapolare  mediante
distacco del legamento di una spalla. I reni devono essere aperti  ed
esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo. 
 F. In  caso  di  dubbio,  il  veterinario  ufficiale  puo'  eseguire
ulteriori tagli e ispezioni delle parti in causa  degli  animali  che
ritiene necessari per fare una diagnosi definitiva. 
 G. I linfonodi sopra menzionati di  cui  e'  prescritta  l'incisione
devono essere sottoposti sistematicamente ad incisioni multiple e  ad
un esame visivo. 
41)   Il    veterinario    ufficiale    deve    inoltre    effettuare
sistematicamente: 
 A) La ricerca della cisticercosi nei suini, in corrispondenza  delle
superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al  livello
dei muscoli adduttori della coscia dei  pilastri  del  diaframma  dei
muscoli intercostali del cuore, della lingua e  della  laringe  e  se
necessario della parete addominale e degli psoas, liberati al tessuto
adiposo. 
  B. La ricerca della morva nei  solipedi,  mediante  esame  accurato
della trachea, della laringe, delle cavita' nasali e dei seni e  loro
ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del
setto nasale. 
Questo esame puo' essere pero' sostituito  da  esami  alternativi  in
conformita' della procedura di cui all'art.  16  della  direttiva  n.
83/90/CEE e successive modifiche. 
 C. Le carni suine fresche contenenti muscoli striati debbono  essere
sottoposte ad una ricerca delle trichine sotto la sorveglianza  e  la
responsabilita' del veterinario ufficiale. 
L'esame deve essere  effettuato  secondo  metodi  scientificamente  e
praticamente  sperimentati,  in  particolare  metodi  fissati   nelle
direttive CEE o altre norme internazionali. 
I risultati devono  essere  valutati  sulla  base  di  un  metodo  di
riferimento  stabilito  secondo  la  procedura  dell'art.  16,  della
direttiva n. 83/90/CEE e  successive  modifiche,  previo  parere  del
Comitato scientifico e veterinario e devono essere almeno equivalenti
per quanto riguarda l'esattezza ad un esame trichinoscopico ai  sensi
dell'allegato I, punto I, della direttiva n. 77/96/CEE. 
La Commissione pubblica tale metodo di  riferimento  nella  "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita' europee. 
 D. i risultati delle ispezioni sanitarie ante e post mortem  vengono
registrati dal veterinario ufficiale e, in caso di  diagnosi  di  una
malattia trasmissibile all'uomo, vengono  comunicati  alle  autorita'
veterinarie competenti, preposte ai controlli della  mandria  da  cui
provengono gli animali e al responsabile della stessa mandria. 
 
                            CAPITOLO VIII 
                      NORME RELATIVE ALLE CARNI 
                      DESTINATE AL SEZIONAMENTO 
 
42) Il sezionamento in pezzi piu' piccoli di quelli di  cui  all'art.
3, paragrafo 1, punto A, il disossamento o il sezionamento di  fegati
di bovini e' autorizzato  soltanto  nei  laboratori  di  sezionamento
riconosciuti. 
43) Il responsabile del laboratorio o il suo rappresentante e' tenuto
ad agevolare l'operazione di controllo dell'impresa,  in  particolare
ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e  a  mettere  a
disposizione del servizio di controllo  le  attrezzature  necessarie;
tra l'altro, devono essere in grado, ad ogni richiesta,  di  indicare
al veterinario ufficiale  incaricato  del  controllo  la  provenienza
delle carni introdotte nel proprio laboratorio. 
44) Le carni che non rispondono alle condizioni, di cui  all'art.  3,
possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto
a condizione di esservi depositate in locali  speciali;  esse  devono
essere sezionate in luoghi o  in  momenti  diversi  dalle  carni  che
rispondono a dette condizioni. Il veterinario  ufficiale  deve  avere
libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di
lavoro  per  garantire  la  rigorosa  osservanza   delle   precedenti
disposizioni. 
45) a) le carni fresche devono  essere  trasferite  progressivamente,
secondo necessita', nei locali di  cui  al  capitolo  II,  punto  14,
lettera b). Subito  dopo  il  sezionamento  le  carni  devono  essere
trasportate nel locale frigorifero appropriato di cui al capitolo II,
punto 14, lettera a); 
 b) durante il lavoro di sezionamento, disossamento,  condizionamento
ed imballaggio, le carni devono essere mantenute costantemente ad una
temperatura  interna  inferiore  o  uguale  a  G  7  ›C.  Durante  il
sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale
a G 12 ›C. 
Durante le operazioni di sezionamento, confezionamento e imballaggio,
i fegati di bovini  devono  essere  mantenuti  costantemente  ad  una
temperatura interna inferiore o uguale a G 3 ›C; 
 c) in deroga alle lettere a) e b) le carni possono essere  sezionate
a caldo; in tal caso devono essere trasportate direttamente  dal  lo-
cale  di  macellazione  al  locale  di  sezionamento;  il  locale  di
macellazione e quello di sezionamento devono allora essere situati in
uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro,
dato che carni da sezionare devono essere  trasferite  senza  rotture
del carico da un locale  all'altro  e  il  sezionamento  deve  essere
effettuato immediatamente. Subito dopo  il  sezionamento  e,  se  del
caso, l'imballaggio, le carni devono essere trasportate in un  locale
frigorifero appropriato; 
 d) il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi
contaminazione delle carni. Le schegge di osso e i  grumi  di  sangue
devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e  non
destinate al  consumo  umano  devono  essere  raccolte  via  via  nei
recipenti di cui al punto 4, lettera d). 
 
                             CAPITOLO IX 
              CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IN PEZZI 
                     E DELLE CARNI IMMAGAZZINATE 
 
46)  I  laboratori  di  sezionamento  riconosciuti   e   i   depositi
frigoriferi delle carni riconosciuti sono soggetti  ad  un  controllo
effettuato da un  veterinario  ufficiale.  Quest'ultimo  deve  essere
avvisato per tempo, prima che si inizi il  sezionamento  della  carne
destinata agli scambi intracomunitari. 
47) Il controllo  del  veterinario  ufficiale  comprende  i  seguenti
compiti: 
- controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche; 
- ispezione sanitaria delle carni fresche presenti negli stabilimenti
di cui al punto 46 e destinate agli scambi intracomunitari; 
- ispezione sanitaria  delle  carni  fresche  destinate  agli  scambi
intracomunitari, prima delle operazioni di sezionamento e al  momento
della loro uscita dagli stabilimenti di cui al punto 46; 
-  compilazione  e  rilascio  dei  documenti  previsti  dall'art.  3,
paragrafo 1, punto A, lettera f), della direttiva e dal  capitolo  X,
punto 54; 
- controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili
di cui al capitolo IV, nonche' dell'igiene  del  personale,  compresi
gli abiti; 
- esecuzione di tutti i prelievi necessari per  effettuare  esami  di
laboratorio che per esempio possono rilevare  la  presenza  di  germi
nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non  autorizzate.  I
risultati degli esami devono essere consegnati in un registro; 
- qualsiasi altro controllo che  il  veterinario  ritenga  utile  per
l'osservanza delle disposizioni della direttiva. 
 
                             CAPITOLO X 
                         BOLLATURA SANITARIA 
 
48)  La  bollatura  sanitaria  deve  essere   effettuata   sotto   la
responsabilita' del veterinario ufficiale. 
A tal fine egli detiene e custodisce: 
 a) gli strumenti per la bollatura sanitaria delle  carni,  che  puo'
consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo
necessario per effettuare la bollatura stessa; 
 b) le etichette e il materiale per il confezionamento purche' vi sia
stato gia' stampato il  bollo  di  cui  al  presente  capitolo.  Tali
etichette e tale  materiale  per  il  confezionamento  devono  essere
consegnati al personale ausiliario al momento dell'applicazione e  in
numero corrispondente alle necessita'. 
49) La bollatura sanitaria deve essere praticata a mezzo di un  bollo
di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza  e  di
4,5  cm  di  altezza.  Sul  bollo  devono  figurare,   in   caratteri
perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti: 
- nella parte superiore, la scritta "Repubblica italiana"  a  lettere
maiuscole; 
-  al  centro,  il  numero  di   riconoscimento   veterinario   dello
stabilimento; 
- nella parte inferiore, la sigla "CEE". 
I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,1 cm per  le
lettere e di almeno 1 cm per le cifre. 
Il bollo puo'  inoltre  comportare  un'indicazione  che  permetta  di
identificare il veterinario ufficiale che ha proceduto  al  controllo
sanitario delle carni. 
50) Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo
conformemente al punto 49: 
- quelle di peso superiore a 65 kg devono essere  contrassegnate  con
bolli su ciascuna mezzena,  almeno  nelle  regioni  seguenti:  faccia
esterna della coscia, lombata, groppa, costato e spalla; 
- le altre devono recare almeno  quattro  bolli,  e  precisamente  su
ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia. 
51) I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio  a
fuoco conformemente al punto 49. Le frattaglie  di  tutte  le  specie
devono essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente  al
punto  49  se  non  sono  confezionate  o  imballate  e  bollate   in
conformita' dei punti 54 e 55. 
52) Le parti ricavate nei laboratori di sezionamento  dalle  carcasse
regolarmente bollate, devono essere provviste di bollo a inchiostro o
a fuoco conformemente  al  punto  49,  se  non  sono  confezionate  o
imballate. 
53) L'imballaggio deve essere sempre bollato conformemente  al  punto
54. 
54) I tagli di carne imballati e le frattaglie imballate  di  cui  al
punto 51, secondo comma, e al punto 52, compresi i  fegati  sezionati
di bovini, devono essere muniti di una bollatura  sanitaria  conforme
al punto 49 e recante il numero  di  riconoscimento  veterinario  del
laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello  applicato
su un'etichetta  fissata  o  stampata  sull'imballaggio  in  modo  da
lacerarsi al momento della sua apertura. L'etichetta deve inoltre re-
care un numero di serie; tale requisito puo' essere  facoltativo  per
gli scambi  intracomunitari,  su  decisione  dell'autorita'  centrale
competente.  Tuttavia,  quando  le  carni  o   le   frattaglie   sono
confezionate conformemente al capitolo XI, punto 61,  l'etichetta  di
cui sopra puo' essere fissata al  confezionamento.  Tuttavia,  se  le
frattaglie sono imballate presso un macello, la  bollatura  sanitaria
deve recare il numero di riconoscimento veterinario di tale macello. 
55)  Oltre  alle  esigenze  del  punto  54,  per  le  carni   fresche
confezionate in porzioni  commerciali  destinate  ad  essere  vendute
direttamente  al  consumatore,  una   riproduzione   stampata   della
bollatura sanitaria di cui al punto 49,  lettera  a),  deve  figurare
sulla confezione o su un'etichetta applicata alla confezione  stessa.
La bollatura  sanitaria  deve  recare  il  numero  di  riconoscimento
veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo  di  quello  del
macello. Le dimensioni di cui al  punto  49  non  si  applicano  alla
bollatura di cui al presente punto. Tuttavia, se le  frattaglie  sono
confezionate presso il macello la bollatura sanitaria deve recare  il
numero di riconoscimento veterinario di tale macello. 
56)  Le  carni  di  solipedi  ed  i  loro  imballaggi  devono  essere
contrassegnati  da  un  marchio  speciale  da  stabilire  secondo  la
procedura di cui all'art. 16 della direttiva e successive modifiche. 
57) I coloranti da impiegare per la  bollatura  delle  carni  fresche
sono decisi in conformita' della procedura di cui all'art.  16  della
direttiva. 
Fintantoche'  tale  decisione  non  sia  stata  presa,  puo'   essere
utilizzato solo il metilvioletto. 
 
                             CAPITOLO XI 
                    CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO 
                         DELLE CARNI FRESCHE 
 
58) a) gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a
tutte le norme igieniche. 
In particolare devono essere: 
- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle  carni
fresche; 
- tali da non trasmettere alle carni fresche sostanze nocive  per  la
salute umana; 
- sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle
carni fresche durante il trasporto e le manipolazioni; 
   b) gli imballaggi non devono  essere  riutilizzati  per  imballare
carni,  salvo  se  sono  fabbricati  in  materiali  resistenti   alla
corrosione, di facile pulizia e se sono stati  previamente  puliti  e
disinfettati. 
59)  Quando  le  carni  fresche  in  pezzi  o  le   frattaglie   sono
confezionate, questa operazione deve essere effettuata subito dopo il
sezionamento in maniera rispondente alle norme di igiene. 
Salvo i pezzi di lardo  e  di  pancetta,  la  carne  in  pezzi  e  le
frattaglie  devono  comunque  essere  munite  di  un   involucro   di
protezione, a meno che non vengano trasportate appese. 
Questi involucri devono essere trasparenti e  incolori  e  rispondere
inoltre alle condizioni di cui al  punto  58,  lettera  a),  primo  e
secondo trattino; essi non possono essere riutilizzati per  avvolgere
carni. 
I  fegati   sezionati   dei   bovini   devono   essere   confezionati
individualmente. Un imballaggio puo'  contenere  soltanto  un  organo
completo, affettato e presentato nella sua forma originale. 
60) Le carni confezionate devono essere imballate. 
61) Tuttavia, quando l'involucro corrisponde a  tutte  le  condizioni
protettive  dell'imballaggio,  non  e'  necessario   che   esso   sia
trasparente ed incolore e non e' obbligatorio  porlo  in  un  secondo
contenitore, purche' siano rispettate le condizioni del punto 58. 
62) Le operazioni di sezionamento, disossamento,  confezionamento  ed
imballaggio possono aver luogo nello  stesso  locale,  alle  seguenti
condizioni: 
 a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto  in  modo
da assicurare l'igiene delle operazioni; 
 b)  immediatamente  dopo  la  fabbricazione,  il  confezionamento  e
l'imballaggio devono essere  racchiusi  in  un  involucro  protettivo
sigillato; esso deve rimanere protetto da eventuali danni durante  il
trasporto allo stabilimento ed  essere  immagazzinato  in  condizioni
igieniche in un locale separato dello stabilimento; 
 c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere
protetti dalla polvere e dai parassiti e non  comunicare,  attraverso
l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che  possano  contaminare
le carni fresche. Gli imballaggi non  devono  essere  appoggiati  sul
pavimento; 
 d)  l'allestimento  degli  imballaggi  deve  essere  effettuato   in
condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale; 
 e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale  nel  rispetto
delle norme igieniche ed essere impiegati  immediatamente.  Essi  non
devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle
carni fresche; 
 f) immediatamente dopo il confezionamento, le  carni  devono  essere
trasferite negli appositi locali di deposito. 
63) Gli imballaggi e involucri di cui al  presente  capitolo  possono
contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una  stessa  specie
animale. 
 
                            CAPITOLO XII 
                        CERTIFICATO SANITARIO 
 
64)  L'esemplare  originale  del  certificato  sanitario   che   deve
accompagnare  le  carni  durante  il   trasporto   verso   il   Paese
destinatario deve essere rilasciato da un  veterinario  ufficiale  al
momento del carico. 
Il certificato deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto
al  modello  che  figura  nell'allegato  II  e  deve  essere  redatto
perlomeno  nella  lingua  o  nelle   lingue   ufficiali   del   Paese
destinatario. Esso deve consistere di un solo foglio. 
 
                            CAPITOLO XIII 
                           D E P O S I T O 
 
65) Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito
dopo  l'ispezione  post  mortem  e  mantenute  costantemente  a   una
temperatura interna inferiore  o  pari  a  (Compreso)  7  ›C  per  le
carcasse e loro parti a (Compreso) 3 ›C per le frattaglie;  le  carni
fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un  macello
o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti. 
Le carni fresche possono essere congelate, per mezzo di  attrezzature
idonee, soltanto  nei  locali  del  laboratorio  in  cui  sono  state
ottenute o sezionate o in magazzini frigoriferi riconosciuti. 
I pezzi di cui all'art. 3, paragrafo 1,  punto,  della  direttiva,  i
pezzi di cui  al  punto  52  e  le  frattaglie  destinate  ad  essere
congelate devono essere  sottoposte  a  congelamento  senza  ritardi,
eccetto quando la maturazione sia necessaria per motivi sanitari.  In
questo caso essi debbono  essere  immediatamente  congelati  dopo  la
maturazione. 
Le carcasse, le mezzene e i  quarti  destinati  ad  essere  congelati
devono essere sottoposti a congelamento senza indebiti  ritardi  dopo
un periodo di stabilizzazione. 
Le carni  in  pezzi  destinate  ad  essere  congelate  devono  essere
sottoposte a congelamento senza indebiti ritardi  dopo  essere  state
sezionate. 
Le  carni  congelate  devono  raggiungere  una  temperatura   interna
inferiore o uguale a - 12 ›C ed essere poi  immagazzinate  a  temper-
ature non superiori. 
Sulle carni fresche sottoposte a congelamento devono essere  indicati
il mese e l'anno in cui sono state congelate. 
66) Nessuna sostanza che possa contaminare le carni  o  pregiudicarne
le condizioni igieniche deve essere immagazzinata nei locali  di  cui
al capitolo III, punti 15 e 16, a meno che le carni siano imballate e
immagazzinate separatamente. 
67) La temperatura di deposito dei locali di  cui  al  capitolo  III,
punti 15 e 16, deve essere registrata. 
 
                            CAPITOLO XIV 
                          T R A S P O R T O 
 
68) Le carni fresche devono essere trasportate in veicoli o mezzi  di
trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati in modo che  le  temper-
ature previste al capitolo XIII siano assicurate per tutta la  durata
del trasporto. 
La sigillatura non e' obbligatoria quando le carni  sono  trasportate
da un macello a un laboratorio di sezionamento situato  nello  stesso
Stato membro. 
69) I veicoli o mezzi destinati al trasporto di  dette  carni  devono
corrispondere alle seguenti esigenze: 
 a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono  venire
a contatto con le carni devono essere in  materiali  resistenti  alla
corrosione e tali da non alterare le  caratteristiche  organolettiche
delle carni ne' renderle nocive alla salute dell'uomo;  dette  pareti
devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione; 
 b) devono essere provvisti di  dispositivi  atti  ad  assicurare  la
protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti  in  modo
tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi; 
 c) per il trasporto di carcasse, mezzene o  quarti  e  di  carni  in
pezzi non imballate, essi devono  essere  muniti  di  dispositivi  di
sospensione in  materiale  resistente  alla  corrosione,  fissati  ad
altezza  tale  che  le  carni  non  tocchino   il   pavimento;   tale
disposizione non si applica  alle  carni  congelate  e  provviste  di
imballaggio igienico. Nel caso del trasporto per via aerea, tuttavia,
i dispositivi di sospensione delle carni non sono richiesti,  purche'
siano disponibili accessori, in materiale non soggetto a  corrosione,
destinati al carico, al mantenimento ed allo scarico delle carni. 
70) I veicoli o mezzi utilizzati per il  trasporto  delle  carni  non
possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali  vivi  o
di prodotti che possano alterare o contaminare le carni. 
71) Le carni fresche non possono essere  trasportate  in  uno  stesso
veicolo insieme a sostanze che possano contaminarle  o  pregiudicarne
le condizioni igieniche, a meno che non siano adottate  le  opportune
precauzioni. Inoltre, le trippe possono essere  trasportate  soltanto
se sbiancate o ripulite, le teste e le zampe soltanto se  scuoiate  o
scottate e depilate. 
72) Le carni fresche non possono essere trasportate in un  veicolo  o
mezzo che non sia stato ripulito e disinfettato. 
73) Le carcasse, le mezzene e i quarti, eccetto la carne congelata  e
imballata in condizioni che corrispondono alle esigenze  dell'igiene,
devono essere sempre trasportati appesi, salvo in caso  di  trasporto
per via aerea, ai sensi del punto 69, lettera c). 
Le altre parti e le frattaglie, ove non siano imballate  o  contenute
in recipienti resistenti alla corrosione, devono  essere  trasportate
appese o collocate su supporti. I suddetti  supporti,  imballaggi,  e
recipienti devono  corrispondere  alle  esigenze  dell'igiene  e,  in
particolare per quanto riguarda  gli  imballaggi,  alle  disposizioni
della presente direttiva. I visceri devono essere sempre  trasportati
in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle  sostanze
grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non  previa
pulizia e disinfezione. 
74) Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della  spedizione
che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonche' le  condizioni  di
carico  corrispondano  alle  prescrizioni  di  igiene  stabilite  nel
presente capitolo.