Art. 3.
  1. Durante il trasporto i rifiuti speciali, tossici e  nocivi  sono
accompagnati,  oltre che dalla documentazione richiesta dalle imprese
esercenti il trasporto ferroviario, da:
    a) una copia del contratto tra il produttore  o  detentore  e  lo
smaltitore,  con  gli  estremi  dell'autorizzazione  rilasciata dalla
regione competente ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
    b)  un  formulario  contenente  i  seguenti  dati e notizie, come
indicati  nell'allegato  1  che  e'  parte  integrante  del  presente
regolamento:
    1)  nome  o  ragione  sociale,  indirizzo  e  codice  fiscale del
produttore  o  detentore,  nonche'  il  luogo  della   produzione   o
detenzione;
    2)  nome  o  ragione  sociale,  indirizzo  e  codice  fiscale del
destinatario  e  luogo   di   destinazione,   nonche'   gli   estremi
dell'autorizzazionedi cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915/1982;
    3)   nome   o   ragione   sociale,  indirizzo  e  codice  fiscale
dell'eventuale vettore  stradale  effettuante  il  trasporto  tra  il
produttore o detentore e la stazione ferroviaria di partenza, nonche'
di  quello  effettuante  il  trasporto tra la stazione ferroviaria di
arrivo  e   il   luogo   di   destinazione,   nonche'   gli   estremi
dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 6, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915/1982;
    4) natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche,  volume
e massa dei rifiuti trasportati;
    5) le istruzioni da seguire in caso di pericolo o incidente;
    6)  l'indicazione del periodo massimo nel quale i rifiuti possono
essere contenuti nell'imballaggio senza  pericoli  per  l'incolumita'
pubblica e per l'ambiente.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'intero  art. 6 del D.P.R. n. 915/1982
          (Attuazione delle  direttive  CEE  n.  75/442  relativa  ai
          rifiuti,   n.   76/403   relativa   allo   smaltimento  dei
          policlorodifenili e dei policlorotrifenili  e  n.    78/319
          relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e' il seguente:
             "Art.  6  (Competenze  delle  regioni).  -  Alle regioni
          competono:
               a)    l'elaborazione,     la     predisposizione     e
          l'aggiornamento    sentiti   i   comuni,   dei   piani   di
          organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
             I piani debbono prevedere:
              i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
              i metodi di trattamento ottimali in relazione  ai  tipi
          ed alle quantita';
              le  zone, nonche' le modalita' di stoccaggio temporaneo
          e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;
              per  i  rifiuti  tossici  e  nocivi,   le   piattaforme
          specializzate per i trattamenti.
             I  piani  regionali possono prevedere la costituzione di
          consorzi  tra  comuni,  anche  con  la  partecipazione   di
          comunita' montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali
          possono partecipare anche imprese singole o associate;
               b)  l'individuazione,  sentiti  i  comuni interessati,
          delle  zone  idonee  in  cui  realizzare  gli  impianti  di
          trattamento  e/o  stoccaggio  temporaneo  e  definitivo dei
          rifiuti; se del  caso,  l'individuazione  delle  zone  puo'
          essere   attuata   mediante  accordi  interregionali.  Alla
          individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 2, commi  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto,
          della legge 5 marzo 1982, n. 62;
               c)  l'approvazione  dei  progetti  e  degli  elaborati
          tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti
          urbani e di innocuizzazione e di eliminazione  dei  rifiuti
          speciali;
               d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo
          smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  speciali  prodotti da
          terzi; le autorizzazioni ad  effettuare  le  operazioni  di
          smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni
          all'installazione  e alla gestione delle discariche e degli
          impianti di innocuizzazione e di eliminazione  dei  rifiuti
          speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);
               e)  il  rilevamento  statistico  dei  dati inerenti la
          produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonche', per quelli
          tossici e  nocivi,  i  dati  relativi  all'importazione  ed
          esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie
          per  le  previste  comunicazioni  e  relazioni  di cui alla
          lettera i) dell'art. 4.
             I  predetti  dati  saranno  trasmessi  al  Comitato  dei
          Ministri;
               f)  l'emanazione  di norme integrative e di attuazione
          del presente decreto per l'organizzazione  dei  servizi  di
          smaltimento    e   le   procedure   di   controllo   e   di
          autorizzazione.
             Le regioni promuovono iniziative dirette a  limitare  le
          formazioni   dei  rifiuti,  a  favorire  il  riciclo  e  la
          riutilizzazione degli stessi e/o  l'estrazione  di  materie
          utilizzabili  e  di  energia;  a  realizzare  impianti  che
          assicurino un corretto smaltimento dei  rifiuti  tossici  e
          nocivi.
             Sono  fatte  salve le competenze delle regioni a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano".