Art. 3. 1. Durante il trasporto i rifiuti speciali, tossici e nocivi sono accompagnati, oltre che dalla documentazione richiesta dalle imprese esercenti il trasporto ferroviario, da: a) una copia del contratto tra il produttore o detentore e lo smaltitore, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla regione competente ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; b) un formulario contenente i seguenti dati e notizie, come indicati nell'allegato 1 che e' parte integrante del presente regolamento: 1) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o detentore, nonche' il luogo della produzione o detenzione; 2) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e luogo di destinazione, nonche' gli estremi dell'autorizzazionedi cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; 3) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale dell'eventuale vettore stradale effettuante il trasporto tra il produttore o detentore e la stazione ferroviaria di partenza, nonche' di quello effettuante il trasporto tra la stazione ferroviaria di arrivo e il luogo di destinazione, nonche' gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; 4) natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e massa dei rifiuti trasportati; 5) le istruzioni da seguire in caso di pericolo o incidente; 6) l'indicazione del periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericoli per l'incolumita' pubblica e per l'ambiente.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'intero art. 6 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e' il seguente: "Art. 6 (Competenze delle regioni). - Alle regioni competono: a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. I piani debbono prevedere: i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire; i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantita'; le zone, nonche' le modalita' di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate; per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti. I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunita' montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate; b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, l'individuazione delle zone puo' essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62; c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali; d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni all'installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c); e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4. I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri; f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione. Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano".