Art. 4. 1. Il formulario previsto dal precedente art. 3 deve essere sottoscritto e datato dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore stradale, ove diverso dal produttore o detentore, il quale effettua il trasporto alla stazione ferroviaria di partenza. 2. Il formulario deve essere redatto in cinque esemplari: a) un esemplare e' trattenuto dal produttore o detentore di rifiuti, il quale ne invia copia all'amministrazione provinciale competente prima dell'inizio del trasporto; b) un esemplare deve essere consegnato al vettore stradale che effettua il trasporto alla stazione di partenza, ove il produttore o detentore non provveda direttamente, e deve essere datato e timbrato dall'impresa esercente il trasporto ferroviario all'atto di prendere in carico i rifiuti; c) un esemplare deve essere consegnato all'impresa ferroviaria; d) un esemplare deve essere consegnato dall'impresa esercente il trasporto ferroviario al vettore stradale che effettua il trasporto dalla stazione di arrivo all'impianto di smaltimento. Tale esemplare deve essere datato e sottoscritto in arrivo dal destinatario dei rifiuti il quale provvede ad inviarne copia all'amministrazione provinciale di cui al punto a) e, al termine del trasporto, a quella competente per il territorio del luogo di destinazione dei rifiuti; e) un esemplare deve essere consegnato al destinatario dei rifiuti il quale ne invia copia all'amministrazione provinciale di cui al punto a) e a quella competente per il territorio del luogo di destinazione dei rifiuti, nonche' al produttore o detentore di rifiuti. 3. Gli esemplari del formulario devono essere trattenuti per un periodo di almeno cinque anni. 4. Le province comunicano annualmente ai Ministeri dell'ambiente, della sanita' e alle regioni, i dati relativi al trasporto ferroviario dei rifiuti.