Art. 4.
  1. Il  formulario  previsto  dal  precedente  art.  3  deve  essere
sottoscritto  e  datato  dal produttore o detentore dei rifiuti e dal
vettore stradale, ove diverso dal produttore o  detentore,  il  quale
effettua il trasporto alla stazione ferroviaria di partenza.
  2. Il formulario deve essere redatto in cinque esemplari:
    a)  un  esemplare  e'  trattenuto  dal  produttore o detentore di
rifiuti, il quale  ne  invia  copia  all'amministrazione  provinciale
competente prima dell'inizio del trasporto;
    b)  un  esemplare  deve essere consegnato al vettore stradale che
effettua il trasporto alla stazione di partenza, ove il produttore  o
detentore  non provveda direttamente, e deve essere datato e timbrato
dall'impresa esercente il trasporto ferroviario all'atto di  prendere
in carico i rifiuti;
    c) un esemplare deve essere consegnato all'impresa ferroviaria;
    d)  un esemplare deve essere consegnato dall'impresa esercente il
trasporto ferroviario al vettore stradale che effettua  il  trasporto
dalla stazione di arrivo all'impianto di smaltimento.
  Tale  esemplare  deve  essere  datato  e sottoscritto in arrivo dal
destinatario  dei  rifiuti  il  quale  provvede  ad  inviarne   copia
all'amministrazione  provinciale di cui al punto a) e, al termine del
trasporto, a  quella  competente  per  il  territorio  del  luogo  di
destinazione dei rifiuti;
    e)  un  esemplare  deve  essere  consegnato  al  destinatario dei
rifiuti il quale ne invia copia  all'amministrazione  provinciale  di
cui  al punto a) e a quella competente per il territorio del luogo di
destinazione dei  rifiuti,  nonche'  al  produttore  o  detentore  di
rifiuti.
  3.  Gli  esemplari  del  formulario devono essere trattenuti per un
periodo di almeno cinque anni.
  4. Le province comunicano annualmente ai  Ministeri  dell'ambiente,
della   sanita'   e  alle  regioni,  i  dati  relativi  al  trasporto
ferroviario dei rifiuti.