Art. 5. 1. Nel caso in cui il trasporto per ferrovia abbia inizio o termine in un porto, il produttore o il detentore di rifiuti deve provare, alle imprese esercenti il trasporto ferroviario, di aver assunto precedenti accordi per il trasporto marittimo e di essere munito delle necessarie autorizzazioni. 2. Nel caso in cui il trasporto per ferrovia sia precedente o successivo al trasporto su strada non effettuato direttamente dal produttore o detentore di rifiuti, quest'ultimo deve provare all'impresa esercente il trasporto ferroviario di aver assunto precedenti accordi con il vettore stradale. 3. Qualora i rifiuti speciali, tossici e nocivi non vengano ritirati alla stazione ferroviaria di arrivo, l'impresa esercente il trasporto ne da' immediata comunicazione al produttore o detentore dei rifiuti, nonche' all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione di tempestivi provvedimenti atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione stessa dei rifiuti anzidetti. 4. Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati presso la stazione ferroviaria, l'impresa esercente il trasporto, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale i rifiuti tossici e nocivi possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericoli per l'incolumita' pubblica e per l'ambiente, puo' rispedirli al produttore o detentore, a loro spese.