Art. 5.
  1. Nel caso in cui il trasporto per ferrovia abbia inizio o termine
in un porto, il produttore o il detentore di  rifiuti  deve  provare,
alle  imprese  esercenti  il  trasporto  ferroviario, di aver assunto
precedenti accordi per il trasporto  marittimo  e  di  essere  munito
delle necessarie autorizzazioni.
  2.  Nel  caso  in  cui  il  trasporto per ferrovia sia precedente o
successivo al trasporto su strada  non  effettuato  direttamente  dal
produttore   o   detentore  di  rifiuti,  quest'ultimo  deve  provare
all'impresa  esercente  il  trasporto  ferroviario  di  aver  assunto
precedenti accordi con il vettore stradale.
  3.  Qualora  i  rifiuti  speciali,  tossici  e  nocivi  non vengano
ritirati alla stazione ferroviaria di arrivo, l'impresa esercente  il
trasporto  ne  da'  immediata comunicazione al produttore o detentore
dei rifiuti, nonche' all'amministrazione provinciale territorialmente
competente, ai fini dell'adozione di tempestivi provvedimenti atti ad
evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza
nella stazione stessa dei rifiuti anzidetti.
  4. Nel caso in  cui  i  rifiuti  non  vengano  ritirati  presso  la
stazione  ferroviaria, l'impresa esercente il trasporto, tenuto anche
conto del periodo massimo durante il quale i rifiuti tossici e nocivi
possono  essere  contenuti  nell'imballaggio   senza   pericoli   per
l'incolumita'   pubblica   e   per  l'ambiente,  puo'  rispedirli  al
produttore o detentore, a loro spese.