Art. 6. 1. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta al controllo da parte delle province interessate in conformita' all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 giugno 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1991 Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 241
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/1982 (per il titolo si veda la nota precedente) e' il seguente: "Art. 7 (Competenze delle province). - In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi".