Art. 6. 
  1. L'osservanza delle  disposizioni  del  presente  regolamento  e'
soggetta  al  controllo  da  parte  delle  province  interessate   in
conformita' all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 7 giugno 1991 
                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          ANDREOTTI 
                          Il Ministro dell'ambiente 
                          RUFFOLO 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1991 
  Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 241 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/1982 (per il
          titolo si veda la nota precedente) e' il seguente:
             "Art. 7 (Competenze delle province). - In attuazione  al
          disposto  dell'art.  104,  secondo  comma,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  le
          province  sono  preposte al controllo dello smaltimento dei
          rifiuti.
             Esse si avvalgono dei servizi  di  igiene  ambientale  e
          medicina  del  lavoro  delle  competenti  unita'  sanitarie
          locali nonche' dei servizi e  presidi  multizonali  di  cui
          all'art.  22  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove
          questi ultimi non siano ancora  istituiti,  dei  laboratori
          provinciali di igiene e profilassi".