Art. 11. 
                      Relazione del fabbricante 
  1. Il fabbricante di recipienti, prima di  avviare  la  produzione,
deve  trasmettere  all'organismo  autorizzato   che   ha   rilasciato
l'attestato di certificazione  CE  o  l'attestato  di  idoneita'  una
relazione sui procedimenti di fabbricazione, nonche' l'insieme  delle
disposizioni prestabilite e sistematiche  che  intende  adottare  per
garantire la conformita' dei recipienti ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza o al modello approvato. 
  2. La relazione deve contenere: 
    a) una  descrizione  dei  mezzi  di  produzione  e  di  controllo
adeguati per il tipo di costruzione; 
    b) un fascicolo di controllo che indichi gli esami e le prove ap-
propriate da eseguirsi nel corso della fabbricazione, con le relative
modalita' e frequenze; 
    c)  l'impegno  ad  eseguire  le  prove  conformemente  a   quanto
dichiarato, nonche' ad effettuare una prova idraulica oppure,  dietro
autorizzazione  del  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, una prova pneumatica, ad una pressione di prova  Ph
pari a 1,5 volte  la  pressione  di  calcolo  su  ciascun  recipiente
fabbricato;   tali   prove   debbono   essere   eseguite   sotto   la
responsabilita' di personale qualificato, funzionalmente indipendente
dai servizi incaricati della produzione, che dovra' impegnarsi a fare
in merito una relazione  per  ogni  lotto  da  inviare  all'organismo
autorizzato; 
    d) l'indicazione dei luoghi di fabbricazione e deposito e la data
di inizio della produzione.