Art. 11. Relazione del fabbricante 1. Il fabbricante di recipienti, prima di avviare la produzione, deve trasmettere all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE o l'attestato di idoneita' una relazione sui procedimenti di fabbricazione, nonche' l'insieme delle disposizioni prestabilite e sistematiche che intende adottare per garantire la conformita' dei recipienti ai requisiti essenziali di sicurezza o al modello approvato. 2. La relazione deve contenere: a) una descrizione dei mezzi di produzione e di controllo adeguati per il tipo di costruzione; b) un fascicolo di controllo che indichi gli esami e le prove ap- propriate da eseguirsi nel corso della fabbricazione, con le relative modalita' e frequenze; c) l'impegno ad eseguire le prove conformemente a quanto dichiarato, nonche' ad effettuare una prova idraulica oppure, dietro autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una prova pneumatica, ad una pressione di prova Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo su ciascun recipiente fabbricato; tali prove debbono essere eseguite sotto la responsabilita' di personale qualificato, funzionalmente indipendente dai servizi incaricati della produzione, che dovra' impegnarsi a fare in merito una relazione per ogni lotto da inviare all'organismo autorizzato; d) l'indicazione dei luoghi di fabbricazione e deposito e la data di inizio della produzione.