Art. 12. Dichiarazione di conformita' CE e sorveglianza CE 1. Per i recipienti il cui prodotto PS x V sia superiore a 50 bar x l, ma non superiore a 3000 bar x l, e che non siano stati assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera b), alla procedura di verifica di cui all'art. 10, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', che abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'art. 11, appone il marchio CE di cui all'art. 4 sui recipienti che dichiara, sotto la propria responsabilita', conformi ai requisiti essenziali di sicurezza o ad un modello approvato; il fabbricante e' soggetto alla sorveglianza CE qualora il prodotto PS x V sia superiore a 200 bar x l. Il fabbricante predispone altresi' le istruzioni in conformita' al punto 2 dell'allegato II. 2. La sorveglianza CE e' effettuata dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, oppure dall'organismo autorizzato al quale e' stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all'art. 8, comma 1, lettera a). 3. Il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE deve consentire l'accesso ai luoghi di produzione e deposito al personale degli organismi incaricati della sorveglianza CE per il prelievo di campioni ai fini del controllo e deve fornire tutte le indicazioni necessarie, tra cui la documentazione tecnica di costruzione, il fascicolo di controllo, l'attestato di certificazione CE o di idoneita' ed una relazione sugli esami e prove eseguiti. 4. L'organismo autorizzato deve accertarsi che il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE verifichi effettivamente, durante la fabbricazione, i recipienti fabbricati in serie conformemente alla lettera c), comma 2, dell'art. 11 e procede, senza preavviso, ad un prelievo sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente del lotto ai fini del controllo. Di tutte le operazioni compiute l'organismo autorizzato redige processo verbale trasmettendone, entro trenta giorni, copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, su loro richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione CEE.