Art. 12. 
          Dichiarazione di conformita' CE e sorveglianza CE 
  1. Per i recipienti il cui prodotto PS x V sia superiore a 50 bar x
l, ma  non  superiore  a  3000  bar  x  l,  e  che  non  siano  stati
assoggettati, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  lettera  b),  alla
procedura di verifica di cui all'art. 10, il fabbricante,  o  il  suo
mandatario stabilito  nella  Comunita',  che  abbia  soddisfatto  gli
obblighi di cui all'art. 11, appone il marchio CE di cui  all'art.  4
sui  recipienti  che  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilita',
conformi ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  o  ad  un  modello
approvato; il fabbricante e' soggetto alla sorveglianza CE qualora il
prodotto PS x  V  sia  superiore  a  200  bar  x  l.  Il  fabbricante
predispone  altresi'  le  istruzioni  in  conformita'  al   punto   2
dell'allegato II. 
  2. La sorveglianza CE e' effettuata dall'organismo autorizzato  che
ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, oppure dall'organismo
autorizzato al quale e' stata inviata la  documentazione  tecnica  di
costruzione conformemente all'art. 8, comma 1, lettera a). 
  3. Il fabbricante di recipienti soggetti  a  sorveglianza  CE  deve
consentire l'accesso ai luoghi di produzione e deposito al  personale
degli organismi incaricati della sorveglianza CE per il  prelievo  di
campioni ai fini del controllo e deve fornire  tutte  le  indicazioni
necessarie, tra cui la  documentazione  tecnica  di  costruzione,  il
fascicolo  di  controllo,  l'attestato  di  certificazione  CE  o  di
idoneita' ed una relazione sugli esami e prove eseguiti. 
  4. L'organismo autorizzato deve accertarsi che  il  fabbricante  di
recipienti  soggetti  a  sorveglianza  CE  verifichi  effettivamente,
durante  la  fabbricazione,  i   recipienti   fabbricati   in   serie
conformemente alla lettera c), comma 2, dell'art. 11 e procede, senza
preavviso, ad un prelievo sui luoghi di fabbricazione o  di  deposito
di un recipiente del  lotto  ai  fini  del  controllo.  Di  tutte  le
operazioni compiute l'organismo autorizzato redige  processo  verbale
trasmettendone,   entro   trenta   giorni,   copia    al    Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   e,   su   loro
richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli altri Stati  membri
e alla Commissione CEE.