Art. 13. 
                        Esame della relazione 
  1. Qualora i recipienti non siano fabbricati  conformemente  ad  un
modello  approvato,  l'organismo  autorizzato   che   ha   rilasciato
l'attestato di certificazione CE o di  idoneita',  prima  dell'inizio
della produzione, esamina la  relazione  di  cui  all'art.  11  e  la
documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato  II,  punto
3, onde attestarne l'idoneita'.