Art. 13. Esame della relazione 1. Qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE o di idoneita', prima dell'inizio della produzione, esamina la relazione di cui all'art. 11 e la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3, onde attestarne l'idoneita'.