Art. 14. 
          Informazioni da parte dell'organismo autorizzato 
  1. Quando l'organismo autorizzato constata che  il  marchio  CE  e'
stato apposto indebitamente sui recipienti, ne informa i Ministeri di
cui all'art. 7, comma 2, per l'adozione degli opportuni provvedimenti
atti a garantire la sicurezza delle persone, degli animali  domestici
o  dei  beni.  Il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato ne informa la Commissione e gli altri  Stati  membri
della CEE. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.