Art. 14. Informazioni da parte dell'organismo autorizzato 1. Quando l'organismo autorizzato constata che il marchio CE e' stato apposto indebitamente sui recipienti, ne informa i Ministeri di cui all'art. 7, comma 2, per l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa la Commissione e gli altri Stati membri della CEE. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.