Art. 15. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone il marchio CE indebitamente e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione col marchio CE e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni, salvo che il fatto costituisca reato. 3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marchio CE e delle iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, e' punito con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventimilioni.