Art. 15. 
                           S a n z i o n i 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,
o il suo mandatario, che appone il marchio CE indebitamente e' punito
con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire trentamilioni. 
  2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni  che  possano
creare  confusione  col  marchio  CE  e'  punito  con  una   sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  da
lire  cinquemilioni  a  lire  ventimilioni,  salvo   che   il   fatto
costituisca reato. 
  3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marchio CE e
delle iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e  3,  e'  punito  con
l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventimilioni.