Art. 3. Requisiti di sicurezza 1. I recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato I. 2. I recipienti il cui prodotto PS x V e' inferiore o pari a 50 bar x l devono essere fabbricati secondo le norme di cui al titolo I del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche e integrazioni, e devono recare le iscrizioni previste al punto 1 dell'allegato II, eccetto il marchio CE di cui all'art. 4. 3. E' consentita l'immissione sul mercato dei recipienti di cui al comma 2 fabbricati negli Stati membri della CEE secondo le regole ivi vigenti e che rechino le iscrizioni previste dal medesimo comma 2.