Art. 3. 
                       Requisiti di sicurezza 
  1. I recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50  bar  x  l
devono  soddisfare  i  requisiti  essenziali  di  sicurezza  indicati
nell'allegato I. 
  2. I recipienti il cui prodotto PS x V e' inferiore o pari a 50 bar
x l devono essere fabbricati secondo le norme di cui al titolo I  del
regio decreto 12 maggio  1927,  n.  824,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e devono recare  le  iscrizioni  previste  al  punto  1
dell'allegato II, eccetto il marchio CE di cui all'art. 4. 
  3. E' consentita l'immissione sul mercato dei recipienti di cui  al
comma 2 fabbricati negli Stati membri della CEE secondo le regole ivi
vigenti e che rechino le iscrizioni previste dal medesimo comma 2.