Art. 4. Marchio CE 1. I recipienti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere commercializzatisolo se muniti del marchio CE, apposto con le modalita' di cui agli articoli 10 e 12. 2. Il marchio CE e' costituito dalla sigla "CE", dalle ultime due cifre dell'anno di costruzione e dal numero distintivo dell'organismo di controllo di cui all'art. 7. 3. Il marchio CE, nonche' le iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in modo visibile sul recipiente o su una targhetta su di esso fissata in modo inamovibile.