Art. 4. 
                             Marchio CE 
  1. I  recipienti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  possono  essere
commercializzatisolo  se  muniti  del  marchio  CE,  apposto  con  le
modalita' di cui agli articoli 10 e 12. 
  2. Il marchio CE e' costituito dalla sigla "CE", dalle  ultime  due
cifre dell'anno di costruzione e dal numero distintivo dell'organismo
di controllo di cui all'art. 7. 
  3. Il marchio CE,  nonche'  le  iscrizioni  previste  dal  punto  1
dell'allegato  II  devono  essere  apposti  in  modo   visibile   sul
recipiente o su una targhetta su di esso fissata in modo inamovibile.