Art. 5. 
                     Presunzione di conformita' 
  1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali  di  sicurezza  di
cui all'allegato I i recipienti, muniti del marchio CE, fabbricati in
conformita' alle norme nazionali che li riguardano e che  recepiscono
norme armonizzate comunitarie. 
  2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le  norme
nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono  ema-
nate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Si presumono ugualmente  conformi  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza quei recipienti per i quali il fabbricante non ha applicato
in tutto o in parte le norme di cui al comma 2 purche', in ogni caso,
il modello del recipiente a pressione abbia ricevuto un attestato  di
certificazione CE secondo le procedure di cui all'art. 9.