Art. 5. Presunzione di conformita' 1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti, muniti del marchio CE, fabbricati in conformita' alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie. 2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono ema- nate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Si presumono ugualmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza quei recipienti per i quali il fabbricante non ha applicato in tutto o in parte le norme di cui al comma 2 purche', in ogni caso, il modello del recipiente a pressione abbia ricevuto un attestato di certificazione CE secondo le procedure di cui all'art. 9.