Art. 6. 
   Misure amministrative per la sicurezza delle persone e dei beni 
  1. Nel caso in cui un recipiente, munito del marchio  CE  ed  usato
conformemente  alla  propria  destinazione,  possa  compromettere  la
sicurezza delle persone, degli  animali  domestici  o  dei  beni,  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  provvede
con decreto motivato e, qualora vi sia segnalazione da parte di altre
amministrazioni, di concerto con i Ministeri competenti, all'adozione
di ogni misura utile per l'eventuale ritiro, o per la  proibizione  o
la  limitazione  di  immissione  sul  mercato.  Il  provvedimento  e'
notificato  immediatamente  agli   interessati   e   deve   contenere
l'indicazione dei mezzi di ricorso. Di esso viene data  comunicazione
motivata alla Commissione ed agli Stati  membri  della  CEE,  per  il
tramite del Ministero degli affari esteri.