Art. 6. Misure amministrative per la sicurezza delle persone e dei beni 1. Nel caso in cui un recipiente, munito del marchio CE ed usato conformemente alla propria destinazione, possa compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con decreto motivato e, qualora vi sia segnalazione da parte di altre amministrazioni, di concerto con i Ministeri competenti, all'adozione di ogni misura utile per l'eventuale ritiro, o per la proibizione o la limitazione di immissione sul mercato. Il provvedimento e' notificato immediatamente agli interessati e deve contenere l'indicazione dei mezzi di ricorso. Di esso viene data comunicazione motivata alla Commissione ed agli Stati membri della CEE, per il tramite del Ministero degli affari esteri.