Art. 7. 
                        Organismi autorizzati 
  1. L'organismo che chiede di essere autorizzato a svolgere le  pro-
cedure di cui all'art. 8 ne fa istanza al  Ministero  dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato    -    Ispettorato    tecnico
dell'industria,  che  provvede  alla  relativa  istruttoria  ed  alla
verifica del possesso dei requisiti minimi di cui  all'allegato  III.
Il contenuto della  domanda  e'  fissato  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da  emanarsi  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche'  di  concerto
con il  Ministro  dell'interno  quando  trattasi  di  recipienti  che
interessano problemi di  sicurezza  dall'incendio.  Il  decreto  deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  3.  Le  amministrazioni  che  hanno   rilasciato   l'autorizzazione
vigilano  sull'attivita'  degli  organismi  autorizzati   e   possono
procedere a verifiche e ispezioni nei confronti dell'organismo di cui
al comma 1, al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e
il  regolare  svolgimento  delle  procedure  di  cui  agli   articoli
seguenti. 
  4. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi
di cui all'allegato III, l'autorizzazione e' revocata. 
  5. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
tramite il Ministero degli  affari  esteri,  da'  comunicazione  alla
Commissione CEE  dell'elenco  degli  organismi  autorizzati,  nonche'
delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione. 
  6. Le spese delle procedure previste dal presente  decreto  sono  a
totale carico del fabbricante o del suo mandatario. 
  7. L'organismo e' responsabile per ogni eventuale danno  recato  al
fabbricante o a terzi. 
  8. Le revoche degli attestati di certificazione CE da  parte  degli
organismi dovranno essere motivate e comunicate  immediatamente  agli
interessati  e  ai  Ministeri  di  cui  al  comma  2.  Il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite  del
Ministero degli affari esteri, ne informera' gli altri Stati membri e
la Commissione CEE.