Art. 8. Obblighi per recipienti pericolosi 1. Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto PS x V sia superiore a 50 bar x l, fabbricati conformemente alle norme di cui all'art. 5, comma 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve, a sua scelta: a) informarne un organismo autorizzato di cui all'art. 7 che, in base alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, rilascera' un attestato di idoneita' di tale documentazione; b) ovvero sottoporre alla certificazione CE di cui all'art. 9 un modello di recipiente. 2. Se i medesimi recipienti sono fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art. 5, comma 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve sottoporre alla certificazione CE di cui all'art. 9 un modello di recipiente. 3. I recipienti fabbricati conformemente alle norme di cui all'art. 5, comma 1, oppure al modello approvato, prima di essere immessi sul mercato devono essere sottoposti: a) alla verifica CE di cui all'art. 10, se il prodotto PS x V e' superiore a 3.000 bar x l; b) a scelta del fabbricante, se il prodotto PS x V e' inferiore o pari a 3.000 bar x l e superiore a 50 bar x l: 1) alla dichiarazione di conformita' CE di cui all'art. 12; 2) oppure alla verifica CE di cui all'art. 10. 4. I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di certificazione di cui ai precedenti commi sono redatti nella lingua dello Stato membro in cui risiede l'organismo autorizzato o in una lingua da quest'ultimo accettata.