Art. 8. 
                 Obblighi per recipienti pericolosi 
  1. Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto  PS  x  V
sia superiore a 50 bar x l, fabbricati conformemente  alle  norme  di
cui all'art. 5, comma 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunita' deve, a sua scelta: 
    a) informarne un organismo autorizzato di cui all'art. 7 che,  in
base alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui  al
punto 3 dell'allegato II, rilascera' un  attestato  di  idoneita'  di
tale documentazione; 
    b) ovvero sottoporre alla certificazione CE di cui all'art. 9  un
modello di recipiente. 
  2. Se i medesimi  recipienti  sono  fabbricati  non  rispettando  o
rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art.  5,  comma
1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  deve
sottoporre alla certificazione CE di cui all'art.  9  un  modello  di
recipiente. 
  3. I recipienti fabbricati conformemente alle norme di cui all'art.
5, comma 1, oppure al modello approvato, prima di essere immessi  sul
mercato devono essere sottoposti: 
    a) alla verifica CE di cui all'art. 10, se il prodotto PS x V  e'
superiore a 3.000 bar x l; 
    b) a scelta del fabbricante, se il prodotto PS x V e' inferiore o
pari a 3.000 bar x l e superiore a 50 bar x l: 
    1) alla dichiarazione di conformita' CE di cui all'art. 12; 
    2) oppure alla verifica CE di cui all'art. 10. 
  4. I fascicoli e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
certificazione di cui ai precedenti commi sono redatti  nella  lingua
dello Stato membro in cui risiede l'organismo autorizzato  o  in  una
lingua da quest'ultimo accettata.