Art. 9. Certificazione CE 1. La certificazione CE e' la procedura con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e certifica che un modello di recipiente soddisfa alle disposizioni del presente decreto. 2. La domanda di certificazione CE e' presentata dal fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella Comunita' ad un unico organismo di controllo autorizzato, per un modello di recipiente o per un modello rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il mandatario deve risiedere nella Comunita' europea. 3. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonche' il luogo di fabbricazione dei recipienti; b) la documentazione tecnica di costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II. 4. La domanda e' corredata da un recipiente rappresentativo della produzione prevista. 5. L'organismo autorizzato esamina dapprima la documentazione tecnica di costruzione, indi il recipiente e verifica se lo stesso e' stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica e se e' affidabile nelle condizioni di servizio previste; lo sottopone quindi a prove ed esami per accertarne la conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'allegato I. 6. Se i risultati sono positivi, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato di certificazione CE del modello, corredato dalle conclusioni dell'esame e dall'indicazione di eventuali altre condizioni da rispettare, nonche' delle descrizioni e dei disegni necessari per identificare il modello approvato. 7. L'attestato di certificazione e' trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. L'organismo autorizzato che motivatamente rifiuta di rilasciare un attestato di certificazione CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri organismi autorizzati.