Art. 9. 
                          Certificazione CE 
  1. La certificazione CE e' la procedura con la quale  un  organismo
di controllo autorizzato constata  e  certifica  che  un  modello  di
recipiente soddisfa alle disposizioni del presente decreto. 
  2. La domanda di certificazione CE e' presentata dal fabbricante  o
da un suo mandatario stabilito nella Comunita' ad un unico  organismo
di controllo autorizzato, per un  modello  di  recipiente  o  per  un
modello rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il  mandatario
deve risiedere nella Comunita' europea. 
  3. La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o  del  suo  mandatario,
nonche' il luogo di fabbricazione dei recipienti; 
    b) la documentazione tecnica di costruzione di  cui  al  punto  3
dell'allegato II. 
  4. La domanda e' corredata da un recipiente  rappresentativo  della
produzione prevista. 
  5.  L'organismo  autorizzato  esamina  dapprima  la  documentazione
tecnica di costruzione, indi il recipiente e verifica se lo stesso e'
stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica  e  se  e'
affidabile nelle condizioni di servizio previste; lo sottopone quindi
a  prove  ed  esami  per  accertarne  la  conformita'  ai   requisiti
essenziali stabiliti all'allegato I. 
  6. Se i risultati sono positivi, l'organismo autorizzato rilascia 
al richiedente un attestato di certificazione CE 
del   modello,   corredato    dalle    conclusioni    dell'esame    e
dall'indicazione di eventuali altre condizioni da rispettare, nonche'
delle descrizioni e dei disegni necessari per identificare il modello
approvato. 
  7.  L'attestato  di  certificazione  e'  trasmesso   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  8. L'organismo autorizzato che motivatamente rifiuta di  rilasciare
un  attestato  di  certificazione  CE   ne   informa   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e   gli   altri
organismi autorizzati.