CRITERI MINIMI SUI QUALI GLI STATI MEMBRI DEVONO FONDARSI PER DESIGNARE GLI ORGANISMI DI CONTROLLO. 1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' il montatore dei recipienti che essi controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente, ne' come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo. 2. L'organismo di controllo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrita' professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali controlli; - la capacita' necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti, ne' dei risultati di tali controlli. 6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale, o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo di controllo e' legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attivita') nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.