(Allegato III)
CRITERI MINIMI SUI QUALI GLI STATI MEMBRI DEVONO FONDARSI PER 
   DESIGNARE GLI ORGANISMI DI CONTROLLO. 
1.  L'organismo  di  controllo,  il  suo  direttore  e  il  personale
incaricato di eseguire le operazioni di verifica non  possono  essere
ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,  ne'  il
montatore dei recipienti che essi controllano, ne' il  mandatario  di
una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente,
ne'    come    mandatari    nella     progettazione,     costruzione,
commercializzazione o  manutenzione  di  tali  recipienti.  Cio'  non
esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni  tecniche  tra
il fabbricante e l'organismo di controllo. 
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato  del  controllo
debbono  eseguire  le  operazioni  di  verifica  con  il  massimo  di
integrita' professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere
liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto  di  ordine
finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o  risultati  dei
controlli, in particolare da pressioni che provengano  da  persone  o
gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i
mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni  tecniche
e amministrative connesse  con  l'esecuzione  delle  verifiche.  Deve
inoltre avere  accesso  al  materiale  necessario  per  le  verifiche
eccezionali. 
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: 
- una buona formazione tecnica e professionale; 
- una adeguata conoscenza  delle  norme  relative  ai  controlli  che
effettua,  nonche'  una  sufficiente  esperienza  pratica   di   tali
controlli; 
- la capacita' necessaria a compilare gli attestati, i verbali  e  le
relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato  del
controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere  fissata
in funzione del numero dei controlli eseguiti, ne' dei  risultati  di
tali controlli. 
6. L'organismo  di  controllo  deve  sottoscrivere  un  contratto  di
assicurazione   "responsabilita'   civile",   a   meno   che    detta
responsabilita' civile non  sia  coperta  dallo  Stato  a  norma  del
diritto  nazionale,  o  che  i   controlli   non   siano   effettuati
direttamente dallo Stato membro. 
7. Il personale dell'organismo di controllo  e'  legato  dal  segreto
professionale per tutto quanto viene a  sapere  nell'esercizio  delle
sue funzioni (tranne nei  confronti  delle  autorita'  amministrative
competenti dello Stato in cui esso  esercita  la  propria  attivita')
nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi  disposizione  di
diritto interno concernente la sua applicazione.