Art. 2. 1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, e' fissato al 31 ottobre di ciascun anno.