Art. 2. 
  1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2,  della  legge  16
maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4,  comma  3,  del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da  parte
delle  regioni  a  statuto  ordinario  dell'ammontare   della   tassa
automobilistica regionale, e' fissato al 31 ottobre di ciascun anno.