Art. 3. 
  1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1989, n. 155, e' differito fino alla data di entrata in vigore
della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque  non
oltre il 31 dicembre 1992. 
  2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attivita'  di  protezione
sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno  e
della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27  dicembre
1989, n. 409, sono differite al 31 dicembre 1992.