Art. 3. 1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e' differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. 2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 31 dicembre 1992.