Art. 16. 
                             Variazioni 
  1. Le variazioni  all'Albo  si  eseguono  d'ufficio.  L'impresa  e'
tenuta a comunicare alle sezioni regionali e provinciali  ogni  fatto
che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo  e,
in genere, ogni modifica della struttura e della compagine  aziendale
che possa avere effetto sull'iscrizione, nonche' ogni variazione  dei
dati anagrafici e delle specifiche tecniche, entro trenta giorni  dal
loro verificarsi. 
  2. Le sezioni regionali e provinciali trasmettono la documentazione
ricevuta accompagnata dal proprio parere, al comitato nazionale entro
sessanta giorni da quando il fatto o la modifica siano avvenuti. Ogni
variazione apportata all'Albo  dal  comitato  nazionale  deve  essere
immediatamente comunicata alla  sezione  competente  che  ne  informa
l'impresa interessata.