Art. 16. Variazioni 1. Le variazioni all'Albo si eseguono d'ufficio. L'impresa e' tenuta a comunicare alle sezioni regionali e provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonche' ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche, entro trenta giorni dal loro verificarsi. 2. Le sezioni regionali e provinciali trasmettono la documentazione ricevuta accompagnata dal proprio parere, al comitato nazionale entro sessanta giorni da quando il fatto o la modifica siano avvenuti. Ogni variazione apportata all'Albo dal comitato nazionale deve essere immediatamente comunicata alla sezione competente che ne informa l'impresa interessata.