Art. 17. 
                        Sospensione dall'Albo 
  1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo  e'  sospesa  dal  comitato
nazionale quando  a  carico  dell'iscrizione  si  verifichi  uno  dei
seguenti casi: 
    a) sia in corso procedura di  fallimento  o  liquidazione  coatta
amministrativa; 
    b) siano in corso, a carico dei  soggetti  di  cui  all'art.  11,
comma 1, procedimenti penali per alcuno dei delitti di cui al  citato
art. 11, lettera e); 
    c) sia  accertata  la  responsabilita'  per  irregolarita'  nello
svolgimento delle attivita' di smaltimento dei rifiuti; 
    d) venga accertata infrazione di particolare rilevanza alle leggi
di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai  rapporti
di lavoro; 
    e) venga accertata l'inosservanza dell'obbligo  di  cui  all'art.
16, comma 1. 
  2. Il provvedimento, nei casi di cui alle lettere c), d) ed e)  del
comma precedente, determina la durata della sospensione che  comunque
non puo' superare i dodici mesi.