Art. 24. Esclusione 1. Il presente decreto non si applica ai comuni, loro consorzi e comunita' montane, che esercitano direttamente le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani loro attribuite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, alle aziende speciali che esercitano le medesime attivita' secondo quanto previsto dallo stesso art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, a norma del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' ai consorzi obbligatori costituiti ai sensi degli articoli 9-quater e 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 giugno 1991 Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'interno SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991 Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 10
Note all'art. 24: - Il R.D. n. 2578/1925 concerne l'approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. - Il D.P.R. n. 902/1986 concerne l'approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. - Il testo degli articoli 9-quater e 9-quinquies del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) e' il seguente: "Art. 9-quater (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio). - 1. Le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalita' volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1µ gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti. 2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno peronalita' giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture asso- ciative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi. 3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica: a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori; b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni; c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici. 4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalita' da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso. 5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi dei soggetti partecipanti nonche' da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attivita' e dal contributo di riciclaggio, che e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passivita' del consorzio. L'equilibrio di gestione e' sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio e' un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno. 7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio e' determinato nella misura del 10 per cento. 8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonche', di concerto con il Ministro della sanita', i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi. 9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non e' dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio e' disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 10. A partire dal 1µ luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilita', secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro. 11. A partire dal 1µ luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati. 12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 13. E' consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi. 14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, e' consentito fino al 31 dicembre 1990. 15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali. Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste. 2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio; b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento. 3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente. 4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio. 7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio. 9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti. 10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti".