Art. 24. 
                             Esclusione 
  1. Il presente decreto non si applica ai comuni,  loro  consorzi  e
comunita'  montane,  che  esercitano  direttamente  le  attivita'  di
smaltimento dei  rifiuti  urbani  loro  attribuite  dall'art.  8  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  915/1982,  alle  aziende
speciali che esercitano le medesime attivita' secondo quanto previsto
dallo stesso art. 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, a norma del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 
2578, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,  n.
902, e degli articoli 22 e 23 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,
nonche' ai consorzi obbligatori costituiti ai  sensi  degli  articoli
9-quater e 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre  1988,  n.  397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475  e
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 21 giugno 1991 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                               RUFFOLO 
     Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 
                               BODRATO 
                      Il Ministro dei trasporti 
                               BERNINI 
                      Il Ministro della sanita' 
                             DE LORENZO 
                      Il Ministro dell'interno 
                               SCOTTI 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991 
  Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 10 
 
          Note all'art. 24:
             - Il R.D. n. 2578/1925 concerne l'approvazione del testo
          unico  della  legge  sull'assunzione  diretta  dei pubblici
          servizi da parte dei comuni e delle province.
             - Il D.P.R.  n.  902/1986  concerne  l'approvazione  del
          nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli
          enti locali.
             -  Il  testo  degli  articoli 9-quater e 9-quinquies del
          D.L. n.   397/1988  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          smaltimento dei rifiuti industriali) e' il seguente:
             "Art.  9-quater (Consorzi obbligatori per il riciclaggio
          di contenitori, o imballaggi, per liquidi  e  obiettivi  di
          riciclaggio).  - 1. Le attivita' di smaltimento dei rifiuti
          urbani di cui all'art. 3,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono
          svolte  dai comuni secondo modalita' volte ad assicurare la
          raccolta   differenziata.   Tale   servizio   di   raccolta
          differenziata  viene  attivato entro il 1µ gennaio 1990. Le
          regioni  provvedono,  sulla  base  di  indirizzi   generali
          fissati  dal  Ministero  dell'ambiente,  a regolamentare la
          raccolta  differenziata  dei  rifiuti  solidi  urbani   con
          l'obiettivo  prioritario  della  separazione dei rifiuti di
          provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
          animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti
          rifiuti.
             2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per  il
          riciclaggio  dei  contenitori  od imballaggi per liquidi in
          vetro, metallo e plastica e sono definiti per  ciascuno  di
          essi  obiettivi  minimi  di  riciclaggio.  I consorzi hanno
          peronalita' giuridica, non hanno fine di lucro,  e  possono
          avere   articolazione   regionale   ed  interregionale.  Il
          Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture  asso-
          ciative  esistenti  al 31 luglio 1988, individua i soggetti
          obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo  statuto
          tipo e promuove la costituzione dei consorzi.
             3.  Sono  obbligati  a  partecipare  al consorzio per la
          plastica:
               a) i produttori e gli importatori di materie destinate
          alla fabbricazione dei contenitori;
               b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
               c)   una   rappresentanza   delle   associazioni   dei
          produttori  di  contenitori,  delle imprese utilizzatrici e
          distributrici.
             4. I consorzi provvedono ad assicurare  il  riciclaggio,
          anche  mediante  avvio  alle aziende che recuperano materie
          prime secondarie oppure energia,  in  coerenza  con  quanto
          stabilito  al  comma  8;  promuovono  l'informazione  degli
          utenti, intesa a ridurre  il  consumo  dei  materiali  e  a
          favorire  forme  corrette  di  raccolta e smaltimento.   Ai
          predetti fini, ivi  compreso  lo  smaltimento,  i  consorzi
          stipulano  apposite  convenzioni con i comuni, loro aziende
          municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi  possono,
          inoltre,  fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei
          consorziati a forme di deposito  cauzionale  da  restituire
          con  modalita'  da  definire con provvedimento del Ministro
          dell'ambiente.  Le   deliberazioni   del   consorzio   sono
          vincolanti  per  tutti i soggetti partecipanti al consorzio
          stesso.
             5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei  consorzi
          per  il  vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi
          delle attivita' e dai contributi dei soggetti  partecipanti
          nonche'   da   eventuali   contributi   di  riciclaggio  da
          determinare  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
             6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio
          per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attivita'
          e dal contributo di riciclaggio,  che  e'  determinato  con
          decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  in
          relazione alle condizioni di mercato delle materie prime  e
          dei  prodotti  riciclati  e  alle  eventuali passivita' del
          consorzio.  L'equilibrio di gestione e'  sempre  assicurato
          dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma  3.  Il  contributo  di  riciclaggio e' un contributo
          percentuale sull'importo netto delle fatture  emesse  dalle
          imprese  produttrici  o  importatrici  di materia prima per
          forniture  destinate  alla  produzione  di  contenitori  ed
          imballaggi per il mercato interno.
             7.  Per  la  fase di avvio del consorzio nazionale della
          plastica  e  fino  all'eventuale  adozione   del   predetto
          decreto,  il contributo di riciclaggio e' determinato nella
          misura del 10 per cento.
             8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per  contenitori,
          o  imballaggi,  per liquidi, prodotti con materiali diversi
          sono definiti per il triennio  1990-1992  nell'allegato  1.
          Con  propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,   definisce   gli   obiettivi  minimi  di
          riciclaggio per i successivi trienni, nonche', di  concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  i  nuovi  materiali che
          potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori
          per liquidi.
             9. A decorrere dal 31 marzo  1993,  ai  contenitori  per
          liquidi,  prodotti  con  i materiali appartenenti ai gruppi
          dell'allegato 1 per i quali non siano  stati  conseguiti  i
          rispettivi   obiettivi   di   riciclaggio,  si  applica  un
          contributo di  riciclo  nella  misura  di  lire  20  per  i
          contenitori  fino  a  300 centimetri cubi, di lire 40 per i
          contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire  60  per
          quelli  tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di
          lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi.  Tale
          contributo  non  e' dovuto se i contenitori sono oggetto di
          ritiro dei vuoti  predisposto  dal  produttore  per  essere
          nuovamente  utilizzati  allo stesso scopo.  L'utilizzazione
          di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il
          raggiungimento  dei  citati  obiettivi  di  riciclaggio  e'
          disciplinata  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
             10.  A  partire  dal  1µ  luglio 1989 sugli imballaggi o
          sulle  etichette  devono  figurare,  chiaramente  visibili,
          l'invito  a  non  disperderli  nell'ambiente  dopo  l'uso e
          l'indicazione dell'eventuale  ririempibilita',  secondo  la
          definizione  della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985.
          Da  tale  ultimo  obbligo  sono   esclusi   i   contenitori
          ririempibili  per  i  quali  valgono usi consolidati per il
          ritiro.
             11. A partire dal 1µ  luglio  1989,  per  consentire  di
          identificare  il  materiale utilizzato per la fabbricazione
          dei  contenitori  per  liquidi,  detti  contenitori  devono
          essere adeguatamente contrassegnati.
             12.  I  requisiti  e  contenuti  delle  iscrizioni e dei
          marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto
          del Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             13.   E'  consentita,  fino  al  31  dicembre  1989,  la
          commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi
          non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
             14. Lo  smaltimento  dei  contenitori  per  liquidi  non
          conformi  ai  requisiti di cui ai precedenti commi, immessi
          sul  mercato  antecedentemente  al  31  dicembre  1989,  e'
          consentito fino al 31 dicembre 1990.
             15.   In   connessione   con  gli  obiettivi  comuni  di
          riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dell'ambiente  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'industria,  dei  commercio  e  dell'artigianato,  sono
          stabilite riserve  di  materiali  riciclati  da  utilizzare
          obbligatoriamente  nell'esecuzione  di opere pubbliche e di
          forniture ad amministrazioni ed  enti  pubblici  nazionali,
          regionali e locali.
             Art.  9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie
          esauste).    -  1.  E'  obbligatoria  la  raccolta   e   lo
          smaltimento  mediante  riciclaggio delle batterie al piombo
          esauste.
             2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie
          al piombo esauste  e  dei  rifiuti  piombosi  al  quale  e'
          attribuita  la  personalita' giuridica. Il consorzio svolge
          per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
               a) assicurare la raccolta  delle  batterie  al  piombo
          esauste   e   dei   rifiuti   piombosi  e  organizzarne  lo
          stoccaggio;
               b) cedere i prodotti  di  cui  alla  lettera  a)  alle
          imprese   che  ne  effettuano  lo  smaltimento  tramite  il
          riciclaggio;
                c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel
          caso non sia  possibile  o  economicamente  conveniente  il
          riciclaggio,   nel   rispetto   delle  disposizioni  contro
          l'inquinamento;
               d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato  e
          azioni  di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento
          tecnologico del ciclo di smaltimento.
             3.  Al  consorzio  partecipano  tutte  le  imprese   che
          smaltiscono  tramite  il  riciclaggio  i prodotti di cui al
          comma 1. Le quote di  partecipazione  sono  determinate  in
          base  al  rapporto  tra  la  capacita' produttiva di piombo
          secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
          complessiva di tutti i  consorziati,  installata  nell'anno
          precedente.
             4.  Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
          statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
             5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate
          in relazione agli scopi del presente  decreto  ed  a  norma
          dello  statuto,  sono  obbligatorie  per  tutte  le imprese
          partecipanti.
             6.  A  decorrere  dalla  scadenza del termine di novanta
          giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del decreto ministeriale di approvazione dello statuto  del
          consorzio,  chiunque  detiene  batterie al piombo esauste o
          rifiuti piombosi  e'  obbligato  al  loro  conferimento  al
          consorzio  direttamente  o  mediante  consegna  a  soggetti
          incaricati del consorzio.
             7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari
          per lo svolgimento  dei  propri  compiti  e'  istituito  un
          sovrapprezzo  di  vendita  delle  batterie  in relazione al
          contenuto a peso di  piombo  da  applicarsi  da  parte  dei
          produttori  e  degli importatori delle batterie stesse, con
          diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le  successive
          fasi   della   commercializzazione.   I  produttori  e  gli
          importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi
          del sovrapprezzo.
             8. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, sono  determinati:  il  sovrapprezzo;  la
          percentuale  dei  costi  da coprirsi con l'applicazione del
          sovrapprezzo;  le  capacita'   produttive   delle   singole
          imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
             9.   Restano   comunque   applicabili   le  disposizioni
          nazionali e  regionali  che  disciplinano  la  materia  dei
          rifiuti.
             10.  Chiunque,  in ragione della propria attivita' ed in
          attesa del  conferimento  al  consorzio,  detenga  batterie
          esauste,  e'  obbligato  a  stoccare  le batterie stesse in
          apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti  in
          materia di smaltimento di rifiuti".