Art. 3. 
                         Comitato nazionale 
  1. Il comitato nazionale e' composto: 
    a) da un  magistrato  del  Consiglio  di  Stato  o  di  tribunale
amministrativo regionale con qualifica non inferiore  a  consigliere,
designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
con funzioni di presidente; 
    b) dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque,
la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la  prevenzione
dell'inquinamento di natura fisica membro di diritto, con funzioni di
vice presidente e dal direttore generale della produzione industriale
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
    c) da otto esperti, di elevata qualificazione tecnica di cui  tre
designati dal Ministero dell'ambiente e uno ciascuno dalla Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri  e  dai  Ministeri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   della   sanita',   dei   trasporti,
dell'interno; 
    d) da tre  esperti,  con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente
appartenenti ad amministrazioni regionali,  provinciali  o  comunali,
designati dalla conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  Stato,
regioni e province autonome; 
    e) da sei esperti  di  elevata  qualificazione  tecnico-giuridica
scelti tra i componenti del  comitato  tecnico  scientifico  previsto
dall'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; 
    f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; 
    g) da un rappresentante dell'ANCI; 
    h) da un rappresentante dell'UPI; 
    i) da un rappresentante della Confindustria; 
    l) da un rappresentante della Confapi; 
    m) da un rappresentante della Confetra; 
    n)   da   tre   rappresentanti   dei    sindacati    maggiormente
rappresentativi sul piano nazionale; 
    o)  da  tre  rappresentanti  delle  associazioni   di   categoria
maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; 
    p) da un rappresentante  dell'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio. 
  2. Le funzioni di segreteria del comitato nazionale sono esercitate
dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il
risanamento del suolo e la prevenzione  dell'inquinamento  di  natura
fisica del Ministero dell'ambiente che si avvale della collaborazione
dell'Unione  italiana   delle   camere   di   commercio,   industria,
artigianato   ed   agricoltura,   stipulando   all'uopo    specifiche
convenzioni organizzativo-funzionali. 
 
Nota all'art. 3:
   -  Il testo dell'art. 15 della legge n. 441/1987 (per il
titolo vedi nota alle premesse) e' il seguente:
   "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti
dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente  si  avvale
di  un  apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione
delle facolta' previste dall'art. 11, comma 7, della  legge
8  luglio  1986,  n.  349.  Il  Comitato  e' articolato per
sezioni in  relazione  ai  distinti  compiti  previsti  dal
presente decreto.
   2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro del tesoro, viene determinata  l'indennita'
dei membri del comitato di cui al comma 1.
   3.  Alla  relativa  spesa si provvede mediante riduzione
del capitolo 1142 dello stato di previsione  del  Ministero
dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli
per gli anni successivi".