Art. 3. Comitato nazionale 1. Il comitato nazionale e' composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato o di tribunale amministrativo regionale con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente; b) dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica membro di diritto, con funzioni di vice presidente e dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) da otto esperti, di elevata qualificazione tecnica di cui tre designati dal Ministero dell'ambiente e uno ciascuno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti, dell'interno; d) da tre esperti, con qualifica non inferiore a dirigente appartenenti ad amministrazioni regionali, provinciali o comunali, designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome; e) da sei esperti di elevata qualificazione tecnico-giuridica scelti tra i componenti del comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; g) da un rappresentante dell'ANCI; h) da un rappresentante dell'UPI; i) da un rappresentante della Confindustria; l) da un rappresentante della Confapi; m) da un rappresentante della Confetra; n) da tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; p) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio. 2. Le funzioni di segreteria del comitato nazionale sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente che si avvale della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, stipulando all'uopo specifiche convenzioni organizzativo-funzionali.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 15 della legge n. 441/1987 (per il titolo vedi nota alle premesse) e' il seguente: "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facolta' previste dall'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato e' articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennita' dei membri del comitato di cui al comma 1. 3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".