Art. 5. Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano 1. Le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono composte: a) dal presidente della camera di commercio, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; b) da due rappresentanti designati dalla provincia autonoma di cui uno con funzioni di vice presidente; c) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dai rispettivi consigli provinciali; d) da tre esperti designati dal comitato nazionale.