Art. 5. 
             Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano 
  1. Le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono composte: 
    a) dal presidente della camera di commercio, o da un membro della
giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; 
    b) da due rappresentanti designati dalla  provincia  autonoma  di
cui uno con funzioni di vice presidente; 
    c) da un  esperto  di  normativa  ambientale  ed  un  esperto  di
tecniche di trattamento di rifiuti, designati dai rispettivi consigli
provinciali; 
    d) da tre esperti designati dal comitato nazionale.