Art. 11.
                        Copertura finanziaria
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
lire  4.300 milioni per l'anno 1991, di lire 2.200 milioni per l'anno
1992 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1993.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  si  provvede,
quanto  a lire 4.300 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1026 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  per
il    medesimo   anno,   intendendosi   corrispondentemente   ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  14  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  1› febbraio 1986, n. 13; quanto a lire
2.200 milioni per l'anno 1992 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1993,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'articolo  26,  primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
da assegnare ad appositi  capitoli  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri dell'interno e degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti,  su  proposta  congiunta  dei   Ministri   interessati,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 ottobre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BONIVER,  Ministro per gli italiani
                                  all'estero e l'immigrazione
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                              ------------------
 
          Note all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 14 del  D.P.R.  n.  13/1986  (Norme
          risultanti    dalla    disciplina   prevista   dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.    93,  relativo  al
          triennio 1985-1987) e' il seguente:
             "Art.  14  (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di
          promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del
          lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione  e
          di  riorganizzazione  dei  servizi  -  anche in relazione a
          progetti finalizzati al recupero di efficienza  e  qualita'
          delle  prestazioni  -  al  fine  altresi' di realizzare una
          maggiore fruibilita' dei servizi in  favore  dei  cittadini
          utenti,  si  costituira'  per  ciascun comparto un fondo di
          incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  e  aggiuntiva  rispetto   agli
          ammontari  definiti  nel successivo art. 15, dello 0,80 per
          cento  del  monte  salari  relativo  a  ciascun  ente,   da
          iscrivere    annualmente    a    decorrere   dall'esercizio
          finanziario  1987  nei  bilanci  dei  singoli  enti  e  con
          eventuali   quote   di  lavoro  straordinario  e  di  altre
          eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.
             2. Tale fondo, da  gestire  in  sede  di  contrattazione
          decentrata,  a  norma  degli  articoli 11 e 14 della legge-
          quadro sul pubblico impiego 29 marzo  1983,  n.  93,  sulla
          base  di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra'
          concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi  di
          mobilita'  e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi
          conseguenti alla  realizzazione  di  progetti  speciali  di
          produttivita' e a incrementi di efficienza".
             -  Il  testo  dell'art.  26, primo comma, della legge n.
          845/1978   (Legge-quadro   in   materia    di    formazione
          professionale)  e'  il seguente:   "Un terzo delle maggiori
          entrate  derivanti  dall'aumento  contributivo  di  cui  al
          quarto    comma   dell'articolo   precedente   e'   versato
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   con
          periodicita'  trimestrale,  in  un  conto  corrente  aperto
          presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva
          acquisizione   all'entrata   del   bilancio    statale    e
          contemporanea  iscrizione  ad  apposito  capitolo  di spesa
          dello stato di previsione del Ministero del lavoro e  della
          previdenza  sociale,  al fine di integrare il finanziamento
          dei progetti speciali di cui all'art. 36  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
          eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio
          locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei  territori  di
          cui  all'art.  1  del testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".