Art. 3.
                  Prima accoglienza e sistemazione
 1.  A  seguito  della  domanda  dell'indennita'  una  tantum  o  del
contributo straordinario e nelle more della relativa  erogazione,  il
Ministero  dell'interno  cura  la  prima  sistemazione  dei  profughi
sprovvisti di mezzi di  sostentamento,  avviandoli  se  possibile  ai
centri di accoglienza.
  2.  Il  Ministero  dell'interno e' altresi' autorizzato a sostenere
spese relative a forme alternative di prima  accoglienza  e  soccorso
quando ricorrano ragioni di urgente necessita'.
  3.   Per   il  periodo  in  cui  la  prima  accoglienza  e'  curata
direttamente dal Ministero dell'interno, ai sensi dei commi  1  e  2,
non si fa luogo all'erogazione del contributo straordinario.