Art. 7.
                           Borse di studio
 1.  Una  aliquota  del  5  per  cento  dei  premi, borse di studio e
sussidi, previsti dall'articolo 1, primo  comma,  lettera  a),  della
legge  11  aprile  1955,  n. 288, come sostituito dall'articolo unico
della legge 12 marzo 1977,  n.  87,  e'  concessa  con  priorita'  ai
profughi di cui alla presente legge.
 
          Nota all'art. 7:
            -  Il  testo  dell'art. 1, primo comma, lettera a), della
          legge n.  288/1955,  come  sostituito  dall'articolo  unico
          della legge n.  87/1977, e' il seguente:
             "Il  Ministero  degli affari esteri entro i limiti degli
          stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato  a
          concedere:
               a)  premi,  borse  di  studio  e  sussidi  a cittadini
          stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani  residenti
          all'estero  o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei
          e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia  a
          scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o
          per effettuare ricerche di carattere scientifico".