Art. 9.
                       Relazione al Parlamento
  1.  Il  Ministro  per  gli  italiani  all'estero  e  l'immigrazione
riferisce  al  Parlamento  entro  il  31  dicembre   di   ogni   anno
sull'attuazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni  della legge 26
dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.
 
           Nota all'art. 9:
             - Per il titolo della legge n. 763/1981 si veda in  nota
          all'art.  1.