(Convenzione- art. 1)
 
CONVENZIONE tra la Repubblica Italiana e la  Confederazione  Svizzera
concernente una rettifica del  confine  nel  settore  della  diga  di
                               Livigno 
 
               Il Presidente della Repubblica Italiana 
                  e il Consiglio federale svizzero 
 
considerata l'opportunita' di rettificare il  tracciato  del  confine
nel settore della diga di Livigno, hanno  deciso  di  concludere  una
Convenzione e a tale fine hanno nominato quali loro plenipotenziari: 
 
               Il Presidente della Repubblica Italiana 
 
il Professor Luigi Ferrari Bravo, Capo del Servizio  del  Contenzioso
Diplomatico, dei Trattati e degli Affari  Legislativi  del  Ministero
degli Affari Esteri; 
 
                   Il Consiglio federale svizzero 
 
il Signor Mathias Krafft,  Ambasciatore,  Capo  della  Direzione  del
Diritto  internazionale  pubblico  del  Dipartimento  federale  degli
affari esteri; 
 
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona
e debita forma, hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
 
   A parziale modifica della Convenzione del 24 luglio  1941  tra  la
Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia per la determinazione del
confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi  o  Run
Do e il Mont Dolent, il tracciato della frontiera italo-svizzera  nel
tratto Ova Chaschabella o Torrente della Cera - Ova dal Gal  o  Acqua
del Gallo - Fiume Spol, tra i cippi 6E  (R)  e  5A,  e'  rettificato,
mediante uno scambio di uguali superfici tra  i  due  Stati,  di  mq.
21.020 circa, conformemente al piano allegato a scala 1:5000  che  fa
parta integrante della presente Convenzione. 
   Nella determinazione dello  scambio  di  superfici,  indicato  nel
comma precedente, sono ammesse le tolleranze  di  lievi  entita'  che
sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.