(Accordo- art. I)
 
                               ACCORDO 
      TRA LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA E LA REPUBBLICA ITALIANA 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 
Il Governo  della  Repubblica  del  Venezuela  ed  il  Governo  della
Repubblica Italiana, (qui di seguito denominate Parti Contraenti); 
desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi ed,  in  particolare,  per  la
realizzazione di investimenti da parte di investitori  di  una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra; 
considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere  un  adeguato
flusso internazionale di capitali consista nell'assicurare  un  clima
propizio agli  investimenti,  nel  rispetto  delle  leggi  del  Paese
ricevente; 
riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e  la
reciproca Protezione degli  Investimenti,  contribuira'  a  stimolare
iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due
Parti Contraenti, 
                    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente Accordo: 
1)  Per  "investimento"  si  intende,  conformemente  all'ordinamento
giuridico  del  Paese  ricevente  ed  indipendentemente  dalla  forma
giuridica prescelta o da qualsiasi  altro  ordinamento  giuridico  di
riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in  una
attivita' produttiva, da una persona fisica o giuridica di una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra, in  conformita'  alle  leggi  e
regolamenti di quest'ultima. 
In  tale   contesto   di   carattere   generale,   sono   considerati
specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva: 
a) beni mobili ed  immobili,  nonche'  ogni  altro  diritto  in  rem,
compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti  reali
di garanzia su proprieta' di terzi; 
b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari
- anche in caso di partecipazione minoritaria - nonche' fondi al  cui
trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato,  in
societa' costituite territorio di una delle Parti Contraenti; 
c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro  diritto
per prestazioni o servizi collegati ad investimenti e che abbiano  un
valore economico, come altresi' redditi capitalizzati; 
d) crediti e prestiti  direttamente  collegati  ad  un  investimento,
effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati
secondo le disposizioni vigenti nel Paese in  tale  investimento  sia
effettuato; 
e) diritti d'autore, di proprieta'  industriale  od  intellettuale  -
quali  brevetti  invenzione;  licenze;  marchi  registrati;  segreti,
modelli  e  designs  industriali  -  nonche'  procedimenti   tecnici,
trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate  e
l'avviamento; 
f) ogni diritto  di  natura  economica  conferito  per  legge  o  per
contratto  nonche'  ogni  licenza   o   concessione   rilasciata   in
conformita' a vigenti disposizioni  per  l'esercizio  delle  relative
attivita' economiche, comprese quelle di  prospezione,  coltivazione,
estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 
 
2) Per "investitore" si intende ogni persona fisica  o  giuridica  di
una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui investimenti  nel
territorio  dell'altra  Parte  Contraente  od  abbia   assunto,   nei
confronti di quest'ultima, obbligazione  irrevocabile  di  effettuare
investimenti nel suo territorio. 
- Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una
persona  fisica  che  abbia  la  cittadinanza  di  tale   Parte,   in
conformita' alle sue leggi. 
- Per "persona giuridica" si  intende,  con  riferimento  a  ciascuna
Parte Contraente, qualsiasi  entita'  costituita  conformemente  alla
normativa di una Parte Contraente, con domicilio  nel  territorio  di
tale Parte, e da questa ultima riconosciuta, come Enti  pubblici  che
esercitano attivita' economiche, societa' di persone o  di  capitali,
cooperative, fondazioni, associazioni  e,  questo,  indipendentemente
dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 
Agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la  capacita'
di ciascuna persona fisica o giuridica  nel  territorio  della  Parte
Contraente destinataria di un investimento,  saranno  regolati  dalla
legislazione di quest'ultima. 
 
3) Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare  da  un
investimento compatibilmente con la situazione  economico-finanziaria
di quest'ultimo, ivi compresi in  particolare  profitti  o  quote  di
profitti, interessi derivati da investimenti,  redditi  da  capitale,
dividendi, royalties, compensi per assistenza  e  servizi  tecnici  e
spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di
capitale. 
 
4) Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese
entro i confini terrestri  e  marittimi,  anche  le  zone  marittime.
Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine,  sulle  quali
le  Parti  Contraenti  hanno  sovranita',  diritti   sovrani   ovvero
esercitano  giurisdizione,   conformemente   alle   loro   rispettive
legislazioni ed al diritto internazionale.