ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica del Venezuela ed il Governo della Repubblica Italiana, (qui di seguito denominate Parti Contraenti); desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra; considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consista nell'assicurare un clima propizio agli investimenti, nel rispetto delle leggi del Paese ricevente; riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1) Per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in una attivita' produttiva, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari - anche in caso di partecipazione minoritaria - nonche' fondi al cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in societa' costituite territorio di una delle Parti Contraenti; c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti e che abbiano un valore economico, come altresi' redditi capitalizzati; d) crediti e prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in tale investimento sia effettuato; e) diritti d'autore, di proprieta' industriale od intellettuale - quali brevetti invenzione; licenze; marchi registrati; segreti, modelli e designs industriali - nonche' procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento; f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonche' ogni licenza o concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2) Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio. - Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformita' alle sue leggi. - Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita conformemente alla normativa di una Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte, e da questa ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitano attivita' economiche, societa' di persone o di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. Agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacita' di ciascuna persona fisica o giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima. 3) Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico-finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 4) Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita', diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.