(Accordo- art. XI)
                             ARTICOLO XI 
Investimenti effettuati prima dell'Entrata  in  Vigore  del  presente
                               Accordo 
 
Il  presente  Accordo  si   applichera'   anche   agli   investimenti
effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di  una
Parte  Contraente  nel  territorio   dell'altra   e   registrati   da
quest'ultima come investimento straniero in conformita' alle  proprie
disposizioni di legge. 
Il ogni caso, esso non si applichera' alle controversie gia' iniziate
o risolte prima della sua entrata in vigore ne' alle pretese pendenti
od insorte prima di tale data. 
Inoltre, esso non si applichera' a fatti  ugualmente  accaduti  prima
dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a  tale  data,
di situazioni di fatto preesistenti.