(Accordo- art. IV)
                             ARTICOLO IV 
                  Risarcimento per Danni o Perdite 
 
Qualora gli investitori di una delle due Parti  Contraenti  subiscano
perdite  negli  investimenti  da  essi  effettuati   nel   territorio
dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti  armati,  di
stati  di  emergenza  o  di  altri  similari  avvenimenti,  la  Parte
Contraente  nel  territorio   della   quale   e'   stato   effettuato
l'investimento  offrira',  per  quanto  riguarda   l'indennizzo,   un
trattamento non meno favorevole di  quello  concesso  a  suoi  propri
cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di
un Paese terzo.