(Accordo- art. VI)
                             ARTICOLO VI 
Trasferimento  e  Rimpatrio  di  Capitali,  Redditi,  Retribuzioni  e
                            Risarcimenti 
 
1) Ognuna della Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi  e
regolamenti,   garantira'   agli   investitori    dell'altra,    dopo
l'assolvimento da parte degli  investitori  stessi  di  ogni  obbligo
fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale
l'investimento sia stato realizzato od in altra  valuta  convertibile
senza indebito ritardo ed al tasso di cambio applicabile  al  dat  de
trasferimenti, 
a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi  di  capitale
utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti; 
b) redditi quali definiti al paragrafo 3  dell'art.  1  del  presente
Accordo; 
c) somme derivanti  dalla  realizzazione  di  attivita'  di  bilancio
ovvero  dalla  totale  o  parziale  vendita  o  liquidazione  di   un
investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale
iniziale investito; 
d) crediti e somme destinate al  rimborso  di  prestiti  regolarmente
assunti, direttamente collegati con investimenti e documenti  secondo
le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonche'  somme  destinate
al pagamento degli interessi relativi; 
e) compensi ed indennita' percepiti  da  cittadini  dell'altra  Parte
Contraente, derivanti da lavoro subordinato  o  da  servizi  prestati
nella  realizzazione   di   investimenti   effettuati   nel   proprio
territorio,  secondo  le  modalita'  previste  dalle  leggi   e   dai
regolamenti nazionali vigenti, come altresi' compensi per  assistenza
e servizi tecnici; 
f) risarcimenti pagati in applicazione  degli  articoli  4  e  5  del
presente Accordo. 
2)  Il  libero  trasferimento  avra'  luogo   in   conformita'   alle
correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente  ed,  in
ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.