ARTICOLO VI Trasferimento e Rimpatrio di Capitali, Redditi, Retribuzioni e Risarcimenti 1) Ognuna della Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi e regolamenti, garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta convertibile senza indebito ritardo ed al tasso di cambio applicabile al dat de trasferimenti, a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti; b) redditi quali definiti al paragrafo 3 dell'art. 1 del presente Accordo; c) somme derivanti dalla realizzazione di attivita' di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito; d) crediti e somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente assunti, direttamente collegati con investimenti e documenti secondo le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonche' somme destinate al pagamento degli interessi relativi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente, derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresi' compensi per assistenza e servizi tecnici; f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo. 2) Il libero trasferimento avra' luogo in conformita' alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.