(Accordo- art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                               Surroga 
 
Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua  Istituzione,  abbia
concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali  per
investimenti  effettuati  da  un  suo  investitore   nel   territorio
dell'altra ed  abbia  effettuato  pagamenti  in  base  alla  garanzia
concessa, detta Parte Contraente - o  la  sua  Istituzione  -  verra'
riconosciuta surrogata di diritto nella stessa  posizione  creditizia
dell'investitore assicurato.  Per  i  pagamenti  e  trasferimenti  da
effettuare a beneficio della Parte Contraente o della sua Istituzione
in virtu' di tale surroga,  verranno  rispettivamente  applicati  gli
articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.